Avamprogetto 2 (LITC)
Consultazione 2008/65: Legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (Legge federale sul controllo della sicurezza, LCSic) · 14 pagine
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Legge federale Disegno sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili o carburanti liquidi o gassosi (Legge sugli impianti di trasporto in condotta, LITC)
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 81, 91, 122 e 123 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 giugno 20062,
decreta:
Capitolo 1: Oggetto, campo d’applicazione e scopo
Art. 1
1 La presente legge disciplina in particolare le approvazioni e le autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio delle condotte per il trasporto di combustibili o carburanti liquidi o gassosi e i relativi impianti accessori (impianti di trasporto in condotta), come pure la responsabilità, l’obbligo di assicurazione e la vigilanza.
2 Le condotte all’interno di impianti industriali non sono considerate impianti di trasporto in condotta.
3 Con la presente legge si intende garantire che la costruzione e l’esercizio degli impianti di trasporto in condotta rispettino l’ambiente e siano sicuri per l’essere umano.
Capitolo 2: Costruzione ed esercizio degli impianti di trasporto in condotta
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 2 Autorità di approvazione o di autorizzazione
L’autorità di approvazione o di autorizzazione è:
a. per gli impianti di trasporto in condotta con una pressione d’esercizio massima superiore a 5 bar, l’Ufficio federale dell’energia (UFE);
b. per gli impianti di trasporto in condotta con una pressione d’esercizio massima superiore a 5 bar, se sono valutati aspetti meramente tecnici e non è
1 RS 101
2 FF 2006 5453