Avamprogetto 2 (LITC)

Consultazione 2008/65: Legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (Legge federale sul controllo della sicurezza, LCSic) · 14 pagine

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Legge federale Disegno sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili o carburanti liquidi o gassosi (Legge sugli impianti di trasporto in condotta, LITC)

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 81, 91, 122 e 123 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 giugno 20062,

decreta:

Capitolo 1: Oggetto, campo d’applicazione e scopo

Art. 1

1 La presente legge disciplina in particolare le approvazioni e le autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio delle condotte per il trasporto di combustibili o carburanti liquidi o gassosi e i relativi impianti accessori (impianti di trasporto in condotta), come pure la responsabilità, l’obbligo di assicurazione e la vigilanza.

2 Le condotte all’interno di impianti industriali non sono considerate impianti di trasporto in condotta.

3 Con la presente legge si intende garantire che la costruzione e l’esercizio degli impianti di trasporto in condotta rispettino l’ambiente e siano sicuri per l’essere umano.

Capitolo 2: Costruzione ed esercizio degli impianti di trasporto in condotta

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 2 Autorità di approvazione o di autorizzazione

L’autorità di approvazione o di autorizzazione è:

a. per gli impianti di trasporto in condotta con una pressione d’esercizio massima superiore a 5 bar, l’Ufficio federale dell’energia (UFE);

b. per gli impianti di trasporto in condotta con una pressione d’esercizio massima superiore a 5 bar, se sono valutati aspetti meramente tecnici e non è

1 RS 101

2 FF 2006 5453