Avamprogetto 2 (LITC)

Consultazione 2008/65: Legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (Legge federale sul controllo della sicurezza, LCSic) · 14 pagine

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Legge sugli impianti di trasporto in condotta

c. l’esercente dispone del personale necessario per un esercizio sicuro dell’impianto;

d. l’esercente dispone del personale necessario per la riparazione immediata dei danni oppure la riparazione immediata dei danni è garantita da terzi incaricati;

e. è stata conclusa l’assicurazione di responsabilità civile prescritta.

Art. 23 Obbligo di trasporto

1 L’esercente è tenuto a effettuare trasporti contrattuali per conto di terzi se:

a. il trasporto è tecnicamente possibile;

b. il trasporto è economicamente accettabile; e

c. il terzo offre un’adeguata remunerazione.

2 In caso di controversia, l’UFE decide in merito all’obbligo di concludere il contratto e in merito alle condizioni contrattuali.

3 Le pretese di diritto civile derivanti dal contratto sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.

Art. 24 Efficacia operativa e sicurezza dell’esercizio

Gli impianti di trasporto in condotta vanno mantenuti in uno stato di efficacia operativa e di conformità alle esigenze di sicurezza.

Art. 25 Equipaggiamento supplementare

Su domanda dell’Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti, l’UFE può disporre che l’impianto sia dotato di equipaggiamento supplementare conformemente ai risultati del rapporto di sicurezza.

Art. 26 Guasti dell’impianto

1 Se un impianto di trasporto in condotta subisce un guasto, l’esercente deve prendere senza indugio tutte le misure opportune per evitare o contenere i danni e rimuovere al più presto i danni o il pericolo di danni.

2 Il servizio d’allarme designato dal Governo cantonale e l’Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti ne devono essere immediatamente avvisati.