Avamprogetto 2 (LITC)

Consultazione 2008/65: Legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (Legge federale sul controllo della sicurezza, LCSic) · 14 pagine

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Legge sugli impianti di trasporto in condotta

b. modifiche di impianti di trasporto in condotta o trasformazioni della loro destinazione che non alterano in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente;

c. impianti di trasporto in condotta che al più tardi dopo tre anni sono rimossi.

2 Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.

3 L’autorità di approvazione può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L’autorità di approvazione sottopone il progetto agli interessati, sempre che non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L’autorità di approvazione può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. A tal fine impartisce un termine adeguato.

4 Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

Art. 16 Diritto di incrociare vie di comunicazione

1 Contro adeguato indennizzo, l’esercente ha il diritto di incrociare vie di comunicazione, sempre che dopo l’esecuzione dell’incrocio siano presi i provvedimenti di sicurezza necessari a garantire l’esercizio indisturbato delle vie di comunicazione e non sia pregiudicata un’estensione già pianificata delle medesime.

2 In caso di controversia è applicabile la LEspr10.

Art. 17 Inizio dei lavori

I lavori di costruzione possono iniziare soltanto dopo che l’approvazione dei piani è passata in giudicato.

Art. 18 Procedura di stima; immissione in possesso anticipata

1 Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr11. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.

2 L’UFE trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l’espropriazione e le pretese annunciate.

3 Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l’immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l’articolo 76 LEspr.

10 RS 711

11 RS 711