Avamprogetto 2 (LITC)

Consultazione 2008/65: Legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (Legge federale sul controllo della sicurezza, LCSic) · 14 pagine

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Legge sugli impianti di trasporto in condotta

a. le disposizioni della presente sezione;

b. le disposizioni generali sulla costruzione e sull’esercizio degli impianti di trasporto in condotta (art. 2–6);

c. le disposizioni sulla responsabilità e sull’assicurazione (capitolo 3);

d. le disposizioni penali e d’esecuzione (capitolo 5).

Capitolo 3: Responsabilità e obbligo di assicurazione

Art. 31 Responsabilità

1 Se per l’esercizio di un impianto di trasporto in condotta, ovvero per un difetto o una manipolazione difettosa di un tale impianto non in esercizio, una persona è uccisa oppure subisce un danno alla salute o un danno materiale, l’esercente dell’impianto risponde del danno. Se l’impianto non appartiene all’esercente, il proprietario risponde in solido con lui.

2 L’esercente è liberato dalla responsabilità se prova che il danno è dovuto a un evento naturale straordinario, a un evento bellico o a una colpa grave del danneggiato, sempreché non vi sia colpa da parte dell’esercente medesimo o di una persona per la quale egli risponde.

3 La responsabilità per i danni alla merce trasportata è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni13.

4 Il modo e l’entità del risarcimento, l’assegnazione di un’indennità a titolo di riparazione, la responsabilità di più persone e il regresso tra gli obbligati sono retti dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti.

Art. 32 Obbligo di assicurazione

1 L’esercente deve stipulare con un’impresa di assicurazione autorizzata a esercitare in Svizzera un’assicurazione per coprire i rischi assicurabili della sua responsabilità ai sensi dell’articolo 31.

2 L’assicurazione deve coprire, per ogni sinistro, i diritti del danneggiato fino a una somma di almeno:

a. 50 milioni di franchi, trattandosi di impianti di trasporto in condotta di combustibili o di carburanti liquidi;

b. 25 milioni di franchi, trattandosi di impianti di trasporto in condotta di combustibili o di carburanti gassosi.

3 Nell’approvazione dei piani, gli importi di cui al capoverso 2 possono essere diminuiti o aumentati nella misura permessa o richiesta dall’interesse pubblico.

4 L’autorità di approvazione può esentare interamente o in parte dall’obbligo di stipulare un’assicurazione, se è prestata in altro modo una garanzia equivalente.

13 RS 220