Avamprogetto 2 (LITC)
Consultazione 2008/65: Legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (Legge federale sul controllo della sicurezza, LCSic) · 14 pagine
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Legge sugli impianti di trasporto in condotta
a. per gli impianti di trasporto in condotta con una pressione d’esercizio massima superiore a 5 bar, secondo la procedura di esame della sicurezza degli impianti mediante controllo ufficiale conformemente alla LCSic;
b. per gli impianti di trasporto in condotta con una pressione d’esercizio massima fino a 5 bar, secondo la procedura stabilita dal Cantone.
4 Gli obblighi di collaborazione di cui all’articolo 22 LCSic si applicano anche al controllo secondo il diritto cantonale.
Sezione 2: Costruzione di impianti di trasporto in condotta con una pressione d’esercizio massima superiore a 5 bar
Art. 7 Apertura della procedura di approvazione dei piani
1 La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all’autorità di approvazione.
2 L’autorità di approvazione esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.
Art. 8 Diritto di espropriazione
Al richiedente di un’approvazione dei piani spetta il diritto di espropriazione.
Art. 9 Picchettamento
1 Prima del deposito pubblico della domanda l’esercente deve mettere in evidenza sul terreno, mediante picchettamento, gli impianti di trasporto in condotta progettati.
2 Le obiezioni contro il picchettamento devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso l’UFE.
Art. 10 Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani
1 L’UFE trasmette la domanda ai Cantoni interessati invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati può eccezionalmente prorogare tale termine.
2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.
3 Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione di cui agli articoli 42–44 LEspr5.
5 RS 711