Avamprogetto 2 (LITC)
Consultazione 2008/65: Legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (Legge federale sul controllo della sicurezza, LCSic) · 14 pagine
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Legge sugli impianti di trasporto in condotta
Art. 19 Misure di protezione durante la costruzione
1 L’esercente prende le misure necessarie alla sicurezza della costruzione, delle persone, delle cose e dei beni giuridici importanti, e per evitare ai vicini le molestie che non si possa ragionevolmente pretendere abbiano a sopportare.
2 Se i lavori di costruzione toccano opere pubbliche, come vie di comunicazione, condotte o altri impianti, l’esercente deve provvedere affinché possano continuare a essere utilizzate nella misura richiesta dall’interesse pubblico.
Art. 20 Progetti di costruzione di terzi
1 La costruzione e la modifica di edifici e impianti di terzi necessitano dell’approvazione dell’Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti se possono compromettere la sicurezza degli impianti di trasporto in condotta oppure se gli impianti di trasporto in condotta possono compromettere la sicurezza delle costruzioni o degli impianti di terzi.
2 In casi motivati l’Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti può chiedere all’esercente di far chiarire le ripercussioni sull’impianto di trasporto in condotta o sul progetto di costruzione. I relativi costi possono essere addebitati all’esercente.
Art. 21 Ripartizione delle spese in caso di pregiudizio a impianti esistenti
1 Se un nuovo impianto di trasporto in condotta pregiudica vie di comunicazione, condotte o altri impianti già esistenti o se nuove opere di questo genere pregiudicano un impianto di trasporto in condotta già esistente, le spese dei provvedimenti necessari a eliminare il pregiudizio sono a carico della nuova opera; sono fatti salvi eventuali patti contrari.
2 In caso di controversia è applicabile la procedura di cui agli articoli 57 segg. LEspr12.
Sezione 3: Messa in esercizio ed esercizio di impianti di trasporto in condotta con una pressione d’esercizio massima superiore a 5 bar
Art. 22 Messa in esercizio
1 Gli impianti di trasporto in condotta con una pressione d’esercizio massima superiore a 5 bar possono essere messi in esercizio soltanto se l’autorità di autorizzazione ha rilasciato l’autorizzazione d’esercizio.
2 L’autorizzazione d’esercizio è rilasciata se:
a. l’impianto è conforme alle disposizioni della presente legge, alle disposizioni d’esecuzione e all’approvazione dei piani;
b. il regolamento d’esercizio è conforme alle prescrizioni legali;
12 RS 711