Avamprogetto 2 (LITC)
Consultazione 2008/65: Legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (Legge federale sul controllo della sicurezza, LCSic) · 14 pagine
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Legge sugli impianti di trasporto in condotta
già esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge, restano valide fino alla loro scadenza. Non sono rinnovate. Gli impianti possono essere tenuti in esercizio.
2 I diritti acquisiti in virtù di una licenza o di una concessione cantonale accordata per la costruzione e l’esercizio di un impianto di trasporto in condotta prima dell’entrata in vigore della legge del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta sono validi fino alla scadenza della licenza o della concessione cantonale, ma non oltre 50 anni dall’entrata in vigore della presente legge. Possono essere modificati soltanto per cogenti motivi d’interesse pubblico.
3 Se, per ragioni di cui il concessionario o il titolare della licenza non è responsabile, l’esercizio di un impianto di trasporto in condotta secondo i capoversi 1 o 2 deve essere sospeso o limitato e se tale misura equivale a un’espropriazione, la Confederazione versa al concessionario o al titolare della licenza un’indennità.
4 Le domande di approvazione dei piani pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono giudicate secondo il nuovo diritto.
5 Ai ricorsi pendenti si applica il diritto previgente.
6 Per gli impianti esistenti, il rapporto di sicurezza secondo l’articolo 20 LCSic22 è presentato la prima volta entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 50 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
22 RS …; RU ... (FF 2006 5527)