Avamprogetto 2 (LITC)

Consultazione 2008/65: Legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (Legge federale sul controllo della sicurezza, LCSic) · 14 pagine

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Legge sugli impianti di trasporto in condotta

3 L’interruzione della prescrizione verso la persona civilmente responsabile si applica anche verso l’assicuratore, e viceversa.

4 Il diritto di regresso tra le persone civilmente responsabili di un evento dannoso e il diritto di regresso dell’assicuratore si prescrivono in due anni dal giorno in cui la prestazione è effettuata integralmente e il responsabile è noto.

5 Per il rimanente, si applica il Codice delle obbligazioni15.

Art. 37 Foro

L’azione civile contro la persona civilmente responsabile o il suo assicuratore per un danno secondo l’articolo 31 è promossa presso la sede del convenuto o nel luogo del danno, a scelta dell’attore.

Capitolo 4: Vigilanza

Art. 38 Autorità di vigilanza

1 Gli impianti di trasporto in condotta con una pressione d’esercizio massima superiore a 5 bar sottostanno alla vigilanza della Confederazione.

2 L’autorità di vigilanza è l’UFE.

3 Gli impianti di trasporto in condotta con una pressione d’esercizio massima fino a 5 bar sottostanno alla vigilanza del Cantone e all’alta vigilanza della Confederazione.

Art. 39 Obbligo di trasparenza

Su richiesta, l’esercente di un impianto di trasporto in condotta con una pressione d’esercizio massima superiore a 5 bar deve presentare all’UFE il rapporto di gestione, il conto annuale e il bilancio e gli fornisce i dati statistici necessari.

Capitolo 5: Disposizioni penali, misure amministrative e trattamento dei dati

Art. 40 Danneggiamento di impianti di trasporto in condotta e perturbamen-

to dell’esercizio

1 Chiunque intenzionalmente danneggia un impianto di trasporto in condotta mettendo consapevolmente in pericolo la vita o la salute di altre persone o cose altrui di notevole valore, è punito con una pena detentiva.

2 Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l’esercizio di un impianto in condotta di interesse pubblico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, sempreché non sia applicabile il capoverso 1.

15 RS 220