Avamprogetto 2 (LITC)
Consultazione 2008/65: Legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (Legge federale sul controllo della sicurezza, LCSic) · 14 pagine
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Legge sugli impianti di trasporto in condotta
5 La Confederazione e i Cantoni non sono tenuti a stipulare un’assicurazione per gli impianti che esercitano.
Art. 33 Sospensione e cessazione dell’assicurazione
1 L’assicuratore notifica all’autorità di approvazione la sospensione o la cessazione dell’assicurazione.
2 La sospensione e la cessazione dell’assicurazione hanno effetto 30 giorni dopo la ricezione della notifica, sempreché l’assicurazione non sia stata nel frattempo sostituita con un’altra.
Art. 34 Azione contro l’assicuratore
1 Il danneggiato può agire direttamente contro l’assicuratore nei limiti della copertura stipulata nel contratto d’assicurazione.
2 Le eccezioni derivanti dal contratto d’assicurazione o dalla legge federale del 2 aprile 190814 sul contratto d’assicurazione non possono essere opposte al danneggiato.
3 L’assicuratore ha diritto di regresso contro l’esercente, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di negare o ridurre le sue prestazioni secondo il contratto d’assicurazione o la legge federale sul contratto d’assicurazione.
Art. 35 Pluralità di danneggiati
1 Se le pretese dei danneggiati superano la copertura assicurata, il diritto dei singoli verso l’assicuratore è ridotto proporzionalmente al rapporto fra tale copertura e il totale delle pretese.
2 Il danneggiato che propone per primo l’azione e l’assicuratore convenuto possono chiedere al giudice adito di invitare gli altri danneggiati a promuovere presso di lui la loro azione entro un determinato termine, indicando loro le conseguenze di un’omissione. Il giudice ripartisce la prestazione di assicurazione innanzitutto fra le pretese avanzate nel termine stabilito, senza riguardo alle rimanenti.
3 L’assicuratore che, ignaro delle altre pretese, ha pagato in buona fede a un danneggiato una somma superiore a quella che proporzionalmente gli spettava, è liberato dai suoi obblighi verso gli altri danneggiati fino a concorrenza della somma pagata.
Art. 36 Prescrizione
1 L’azione di risarcimento o di riparazione per danni causati da un impianto di trasporto in condotta si prescrive in due anni dal giorno in cui il danneggiato viene a conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell’evento che ha causato il danno.
2 Se l’azione deriva da un reato riguardo al quale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più lunga, quest’ultima si applica anche alla pretesa civile.