Avamprogetto 2 (LITC)

Consultazione 2008/65: Legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (Legge federale sul controllo della sicurezza, LCSic) · 14 pagine

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Legge sugli impianti di trasporto in condotta

Sezione 4: Messa fuori servizio di impianti di trasporto in condotta con una pressione d’esercizio massima superiore a 5 bar

Art. 27 Sospensione dell’esercizio

1 Se una delle condizioni dell’articolo 22 capoverso 2 non è più soddisfatta, l’esercizio dev’essere sospeso. La sospensione va notificata all’UFE e all’Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti.

2 L’UFE può ordinare la sospensione dell’esercizio, segnatamente in caso di grave o ripetuta inosservanza delle disposizioni della presente legge, delle disposizioni d’esecuzione, dell’approvazione dei piani, dell’autorizzazione d’esercizio come pure delle istruzioni impartite dall’UFE.

Art. 28 Cessazione dell’esercizio e smantellamento dell’impianto

1 La richiesta di cessazione dell’esercizio di un impianto di trasporto in condotta deve essere presentata all’autorità di approvazione.

2 Nella richiesta deve essere provato che la cessazione dell’esercizio e lo smantellamento dell’impianto sono eseguiti secondo lo stato della tecnica e sono compatibili con la protezione dell’ambiente.

3 La procedura di autorizzazione è retta dalle prescrizioni relative all’approvazione dei piani.

4 In caso di cessazione dell’esercizio di un impianto di trasporto in condotta, l’esercente deve smantellare l’impianto a proprie spese e ripristinare lo stato precedente nella misura richiesta dall’interesse pubblico.

Sezione 5: Costruzione ed esercizio di impianti di trasporto in condotta con una pressione d’esercizio massima fino a 5 bar

Art. 29 Obbligo di autorizzazione

1 I Cantoni disciplinano la procedura di approvazione dei piani e la procedura di autorizzazione dell’esercizio degli impianti di trasporto in condotta con una pressione d’esercizio massima fino a 5 bar.

2 Essi designano le autorità competenti.

Art. 30 Diritto federale applicabile

Gli impianti di trasporto in condotta con una pressione d’esercizio fino a 5 bar sottostanno alle disposizioni seguenti della presente legge: