Rapporto 1 e 2
Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
Come sancisce già l’ordinanza vigente, la contabilità deve contenere sia il registro delle scorte sia tutti gli acquisti e vendite di sostanze controllate. La contabilità aggiornata è la base per la notifica annuale conformemente all’articolo 50.
Articolo 50 Bilancio annuale
L’articolo corrisponde all’articolo 60 dell’OStup e all’articolo 8 capoverso 3 della OPrec. La contabilità deve adempiere le stesse condizioni per tutti gli stupefacenti e coadiuvanti chimici. In virtù delle convenzioni internazionali, la Svizzera è tenuta a notificare all’International Narcotics Control Board (INCB) tutte le scorte, il traffico, la fabbricazione e consumo di sostanze controllate. Base per la redazione di queste notifiche è l’inoltro dei dati necessari alla fine dell’anno civile da parte del titolare dell’autorizzazione. Al fine di far pervenire in tempo utile la notifica all’INCB e adempiere in tal modo agli impegni internazionali, è stato fissato il termine di un mese.
Articolo 51 Obbligo d’informare
Affinché la notifica inoltrata sia corretta, nel caso di procedure più complesse potrebbero essere necessarie informazioni dettagliate per la verifica dei dati. Questa disposizione obbliga i titolari di autorizzazioni a comunicare all’Istituto le informazioni necessarie.
Sezione 2: Obbligo di notifica e di documentazione per le sostanze controllate
Articolo 52 Obbligo di notifica
Con questo articolo è stato ristrutturato e completato l’articolo 57 capoverso 1 OStup.
Capoversi 1 e 3: da ora in poi anche le sostanze controllate dell’elenco b sottostanno all’obbligo di notifica, in quanto si assiste a un incremento dell’utilizzazione abusiva di queste sostanze. Le notifiche relative al commercio interno sono necessarie, in particolare per le forniture dal commercio all’ingrosso al commercio al dettaglio. Da un lato, questi dati sono richiesti nel quadro dell’obbligo di notifica internazionale. Dall’altro, in dati in questione sono necessari per i Cantoni. Le forniture di imprese e persone, con l’autorizzazione di un’autorità federale, e di farmacie, con autorizzazione d’esercizio rilasciata dall’Istituto (autorizzazione per il commercio all’ingrosso), vengono notificate singolarmente. Esentate dall’obbligo di notifica sono le forniture nel quadro nel commercio al dettaglio. Il controllo su queste forniture è reso possibile attraverso la contabilità, le ricette e i bollettini di consegna. Di conseguenza, la notifica avviene soltanto se un commerciante al dettaglio rinvia la merce all’impresa (commerciante all’ingrosso).
Secondo il capoverso 2, la notifica deve essere inoltrata all’Istituto entro il 15° giorno del mese successivo alla fornitura. Si ha in tal modo una semplificazione della procedura e un miglior quadro d’insieme delle sostanze controllate fornite.
Capoverso 5: occorre prevedere la possibilità di registrare nel conto annuale, sommariamente e non sotto forma di notifiche singole, le forniture tra commercianti all’ingrosso e imprese produttrici. Il controllo è assegnato all’obbligo di notifica di queste imprese e persone nonché alla possibilità di effettuare ispezioni ad esso collegate da parte dei Cantoni e dell’Istituto. La raccolta delle notifiche singole sarà limitato alle forniture del commercio al dettaglio (farmacie, medici dispensanti, ospedali ecc.). Questi dati sono necessari affinché i Cantoni possano effettuare revisioni nelle imprese del commercio al dettaglio (valori target delle merci in entrata). Con questa applicazione selettiva dell’obbligo di notifica, l’Istituto rileva soltanto i dati effettivamente necessari.
Articolo 53 Contenuto e forma della notifica