Rapporto 1 e 2
Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine
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Nel capoverso 1, i numeri di identificazione “EAN-L”, utilizzati in passato, vengono sostituiti con la nuova designazione “GLN” (Global location number). Inoltre, sono stati ripresi i dati dell’articolo 57 OStup.
Capoverso 2: poiché gran parte delle notifiche avviene elettronicamente, la definizione “modulo di notifica” è stato sostituito con la definizione “sistema di notifica”.
Articolo 54 Documenti giustificativi
Da ora in poi sarà prescritto esplicitamente che ogni fornitura secondo l’articolo 16 capoversi 1 e 2 nLStup deve essere notificato all’Istituto mediante un bollettino di consegna separato. Ciò significa che per ogni fornitura di sostanze controllate e per la loro rispedizione deve essere rilasciato un bollettino di consegna speciale. Questa prescrizione si applica anche per i precursori (cfr. art. 10 capoverso 3 OPrec).
Nel capoverso 3, l’obbligo di conservazione e la durata di quest’ultima sono stati ripresi dall’articolo 67 OStup. Diversamente da quanto prescrivono l’articolo 67 capoverso 2 OStup e l’articolo 9 OPrec, questi termini si applicano anche ai precursori e ai coadiuvanti chimici, nella misura in cui questi ultimi richiedono un’autorizzazione conformemente agli elenchi f e g.
Articolo 55 Farmacie
L’articolo corrisponde sostanzialmente all’articolo 61 OStup.
Capoverso 1: ai fini della chiarezza e della concretezza, da ora in poi l’obbligo di notifica per l’acquisizione e la dispensazione di sostanze controllate in una farmacia pubblica e nella farmacia di un ospedale è gestito dal loro responsabile.
Capoverso 2: questo capoverso corrisponde al capoverso 2 dell’articolo 61 OStup e disciplina le acquisizioni.
Capoverso 3: in questo capoverso, la dispensazione del capoverso 2 dell’articolo 61 OStup sarà, da ora in poi, disciplinata separatamente, in quanto “acquisizione” e “dispensazione” rientrano in contesti diversi.
Articolo 56 Studi medici, dentistici e veterinari
Corrisponde all’articolo 62 OStup. L’obbligo di documentare per scritto l’utilizzazione di stupefacenti è stato concretizzato nell’obbligo di tenere contabilità (capoverso 2).
Nel capoverso 4, l’obbligo di tenere una contabilità e l’obbligo di registrazione dei medicamenti contenenti sostanze controllate saranno richiesto non solo per gli animali da reddito giusta l’articolo 27 dell’
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Ordinanza sui medicamenti veterinari del 18 agosto 2004 ma anche per gli animali domestici.
Articolo 57 Ospedali
L’articolo corrisponde sostanzialmente all’articolo 63 OStup.
Nel capoverso 2 viene precisato che i dati giusta l’articolo 53 capoverso 4 devono essere registrati.
Articoli 58-60 Istituti scientifici, organizzazioni nazionali o internazionali, autorità
Questi articoli corrispondono all’articolo 64 OStup. Nella contabilità devono essere inclusi i dati menzionati nell’articolo 49.