Rapporto 1 e 2

Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine

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Capitolo 7: Esecuzione

Sezione 1: Istituto

Articolo 61 Compito generale

Nel capoverso 1, la competenza esecutiva primaria nei confronti della OStup-C viene affidata all’Istituto.

Il capoverso 2 corrisponde sostanzialmente all’articolo 3 lettere e-l della OStup, mentre il numero d’identificazione precedente EAN-L è stato sostituito dalla nuova designazione “GLN” (Global location number). A causa dell’estensione dell’articolo 14a capoverso 1 nLStup a diverse autorità, sono state inserite qui, alla lettera h, le autorità cantonali e comunali e alla lettera g, i servizi di salvataggio attivi nello spazio transfrontaliero.

Articolo 62 Controllo

Nel capoverso 1 sono stati raggruppati i capoversi 3 e 4 dell’articolo 68 OStup. In essi è disciplinata la competenza dell’Istituto, nel caso di sospetto di irregolarità nell’utilizzazione di sostanze controllate, a incaricare il Cantone interessato a eseguire un controllo corrispondente, o a procedere esso stesso a un controllo.

Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 27 capoverso 5 OPrec. Questo capoverso disciplina i controlli relativi all’importazione e all’esportazione e sarà applicabile, da ora in poi, non solo per i precursori ma anche per tutte le sostanze controllate.

Il capoverso 3 corrisponde essenzialmente all’articolo 68 capoverso 5 OStup e all’articolo 27 capoverso 7 OPrec. Affinché l’Istituto possa effettuare, all’occorrenza, anche un’analisi delle sostanze, deve poter prelevare gratuitamente una piccola quantità della sostanza da analizzare.

Il capoverso 4 corrisponde essenzialmente all’articolo 68 capoverso 7 OStup e all’articolo 27 capoverso 8 OPrec. L’Istituto è autorizzato a verificare anche i depositi di sostanze controllate sottoposti alla vigilanza doganale o a incaricare il Cantone competente di eseguire il controllo in questione.

Articolo 63 Valutazioni, limitazioni e riserve

In virtù delle convenzioni internazionali, la Svizzera è tenuta a inoltrare agli organi competenti i dati circa la fabbricazione, l’utilizzazione e il deposito di sostanze controllate come pure valutazioni in merito. Questo compito è assunto per la Svizzera dall’Istituto, annunciato presso l’ONU quale Competent National Authority.

Sezione 2: Cantoni

Articolo 64 Controllo

Questo articolo corrisponde all’articolo 68a OStup. Il capoverso 3, che permette ai Cantoni di adottare misure più severe, non è stato ripreso. Questa competenza cantonale non è più prevista anche nella legislazione sugli agenti terapeutici.

Articolo 65 Eliminazione di sostanze controllate

L’articolo 65 corrisponde ai capoversi 2 e 3 dell’articolo 73 OStup.

Capoversi 1 e 2: l’eliminazione di sostanze controllate spetta ai Cantoni, dopo che l’Istituto ha concluso gli accertamenti necessari circa la destinazione delle sostanze in questione. Subito dopo l’eliminazione delle sostanze, i Cantoni la notificano all’Istituto.