Rapporto 1 e 2

Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine

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Capoverso 3: I costi per l’eliminazione vengono riversati sul titolare dell’autorizzazione. Nei casi in cui non sia stata rilasciata alcuna autorizzazione, i costi vengono comminati al proprietario delle sostanze controllate.

Sezione 3: DFI e UFSP Articolo 66 DFI

Capoverso 1: il DFI è competente per l’esecuzione della presente ordinanza per quanto attiene alle sostanze controllate dell’elenco e ( art. 7 cpv. 3 nLStup)

Capoverso 2: se vengono immesse sul mercato nuove materie prime e prodotti con effetti simili agli stupefacenti, l’autorità di controllo competente deve adottare tempestivamente le misure necessarie volte a impedire l’abuso di stupefacenti. Queste sostanze devono essere dapprima soggette al disciplinamento dell’nLStup, mentre le sostanze interessate vengono inserite, su richiesta dell’Istituto, nell’elenco e. La procedura di inserimento nell’elenco e deve essere immediata, in quanto queste sostanze potrebbero risultare, grazie a nuove conoscenze acquisite, pericolose per la salute.

Capoverso 3: l’Istituto verifica se la sostanza controllata dell’elenco e possa essere annoverata tra le sostanze degli elenchi a-d o f. Qualora essa fosse da inserire inequivocabilmente in uno degli elenchi menzionati, l’Istituto ne richiederebbe la cancellazione dall’elenco e (cfr. l’articolo 3 capoverso 4), o l’assegnazione a un altro elenco.

Articolo 67 UFSP

Capoverso 1: l'UFSP esegue la presente ordinanza in relazione alle sostanze controllate dell'elenco d giusta l’articolo 8 nLStup, ma non in relazione ai medicamenti omologati contenenti sostanze controllate dell’elenco d (art. 8 cpv. 7 nLStup).

Capoverso 2: il 24 febbraio 1970 e il 22 maggio 1996 sono entrati in vigore la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, conchiusa il 30 marzo 1961 (in seguito CU 61) e il Protocollo di emendamenti del 25 marzo 1972 della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (in seguito Protocollo). Essi si prefiggono di promuovere la salute umana (“preoccupate per la salute fisica e morale dell’umanità”), di controllare gli stupefacenti e impedire l’abuso di stupefacenti. La coltivazione, la produzione, la fabbricazione e l’utilizzazione di stupefacenti deve essere pertanto limitata al campo della medicina e a obiettivi di ricerca. Inoltre, la coltivazione, la produzione e la fabbricazione illegali, nonché il commercio e l’utilizzazione illegali di stupefacenti, devono essere impediti. Conformemente all’articolo 28 a all’articolo 23 CU 61, ogni Stato firmatario che permette la coltivazione della pianta di canapa finalizzata all’estrazione di canapa o di resina di canapa, si impegna a gestire un’agenzia nazionale per il controllo della canapa. I compiti dell’agenzia sono regolamentati nella CU 61 e nel Protocollo e servono al controllo del traffico di canapa. Ad esempio, soltanto i coltivatori muniti di licenza dell’agenzia della canapa sono abilitati alla produzione di canapa, e l’agenzia detiene il diritto esclusivo di importazione e d’esportazione. Negli ultimi anni, la Svizzera è stata a più riprese richiamata all’adempimento del suo impegno di istituire un’agenzia nazionale per il controllo della canapa dall’organo internazionale di controllo degli stupefacenti (International Narcotics Control Board, INCB). Ma, poiché l’utilizzazione medica della canapa era fino allora vietata e soltanto poche piante e a scopi di ricerca erano state coltivate, la Svizzera aveva, fino a quel momento, rinunciato all’istituzione di una agenzia per il controllo della canapa. Con la revisione della legge sugli stupefacenti è ora possibile utilizzare canapa per scopi medici, per cui l’istituzione di un’agenzia nazionale per il controllo della canapa conformemente all’articolo 28 CU 61 si impone e giustifica.

Sezione 4: Collaborazione e trasmissione di dati

Articolo 68 Collaborazione