Rapporto 1 e 2

Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine

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L’articolo corrisponde essenzialmente ai capoversi 1 e 2 dell’articolo 68 OStup. Peraltro, al centro si pone ora la comunicazione reciproca dei dati necessari per l’esecuzione dell’ordinanza e non più la lingua della promozione della collaborazione tra le autorità competenti per i controlli degli stupefacenti

Articolo 69 Sistema di conservazione degli affari e degli atti

Nell’ambito dei suoi compiti nel settore rilascio di autorizzazioni e notifiche, l’Istituto deve gestire un sistema di conservazione degli affari e degli atti. In esso vengono inseriti i dati relativi alle sostanze controllate nonché le quantità utilizzate e consumate da imprese, persone e intermediari. Ma, il sistema può anche contenere dati personali importanti per il rilascio di autorizzazioni d’esercizio, come ad esempio i dati concernenti perseguimenti penali (estratti del casellario). Questo sistema serve ai processi di elaborazione interni e non è accessibile a terzi.

Articolo 70 Trattamento dei dati

Il capoverso 1 statuisce una base per la pubblicazione e il trattamento elettronico dei dati e delle banche dati necessari per l’esecuzione dell’ordinanza. Si tratta qui soprattutto della collaborazione dell’Istituto con l’UFSP nell’ambito del nuovo registro centrale delle professioni mediche (MEDREG),

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2010 secondo l’ordinanza sul registro LPMed del 15 ottobre 2008 .

Capoverso 2: l’Istituto stabilisce sia il termine sia la forma in cui le autorità competenti devono inoltrare all’Istituto i dati menzionati nell’articolo 61.

Articoli 71-73 Collaborazione con l’Istituto

Gli articoli 71-73 regolamentano la modalità della collaborazione e dello scambio di dati tra l’Ufficio federale di polizia (art. 71), il DFI (art. 72) e l’UFSP (art. 73) e l’Istituto.

Articolo 74 Scambi internazionali

I capoversi 1 e 2 corrispondono all’articolo 70 capoversi 1 e 2 OStup e all’articolo 31 capoverso 1 O-Prec.

Il capoverso 3 corrisponde all’articolo 36a OStup e all’articolo 28a OPrec.

Sezione 5: Emolumenti Articolo 75

Capoverso 1: gli emolumenti riscossi dall'Istituto sono disciplinati dall'ordinanza del 22 giugno 2006 sugli emolumenti per gli agenti terapeutici. In essa sono fissati in dettaglio gli emolumenti riscossi dall’Istituto per il rilascio di autorizzazioni, lo svolgimento dei controlli (ispezioni) e le altre prestazioni fornite dall’Istituto.

Capoverso 2: giusta l’articolo 6 lettera a LATer, le organizzazioni a carattere umanitario, le organizzazioni internazionali e le autorità possono essere esentati dall’obbligo di pagare emolumenti. Questa norma è applicata anche nell’ambito della legislazione in materia di stupefacenti.

23 RS 811.117.3