Rapporto 1 e 2

Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine

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Capitolo 8: Organizzazioni nazionali e internazionali

Articolo 76 Condizioni di autorizzazioni

Lettera a: nell’articolo 14a capoverso 1 nLStup si assegna al Consiglio federale la competenza di rilasciare a determinate organizzazioni nazionali e internazionali un’autorizzazione per l’utilizzazione di sostanze controllate. L’enumerazione delle organizzazioni nell’articolo non è esaustiva. Per questo motivo, nella presente ordinanza sono state regolamentate le condizioni cui devono sottostare le organizzazioni che possono chiedere al Consiglio federale un’autorizzazione della durata di cinque anni per l’utilizzazione di sostanze controllate. In base a quanto previsto per le organizzazioni assistenziali menzionate nell’articolo 14a capoverso 1, si richiede che dette organizzazioni debbano adempiere un mandato medico in campo umanitario giustificando in tal modo la necessità di un’autorizzazione del Consiglio federale per l’utilizzazione di medicamenti contenenti sostanze controllate.

Lettera c: le organizzazioni non possono dispensare le sostanze controllate all’interno del Paese. Si impedisce in tal modo che organizzazioni assistenziali umanitarie prevarichino le norme in materia di dispensazione della presente ordinanza ricorrendo a un’autorizzazione speciale. L’autorizzazione rilasciata dal Consiglio federale deve permettere a queste organizzazioni di adempiere il loro mandato umanitario all’estero. Sono fatte salve le disposizioni della Convenzione di Ginevra.

Lettera e: in ogni caso, l’organizzazione deve essere a conoscenza delle possibilità di deposito (cfr. art. 46) per le sostanze controllate prescritte dalla presente ordinanza.

Articolo 77 Obblighi

Capoverso 1: con il rilascio dell’autorizzazione a organizzazioni nazionali e internazionali, la Confederazione si assume un impegno verso l’estero. Queste organizzazioni devono pertanto, per motivi di qualità e di controllo, acquisire i medicamenti impiegati all’estero presso un’impresa titolare di un’autorizzazione di esercizio dell’Istituto.

Capoverso 2: affinché l’Istituto possa svolgere senza lacune i suoi controlli, le organizzazioni devono tenere la contabilità delle sostanze controllate secondo l’articolo 49.

Articolo 78 Controlli

Il controllo del deposito e del consumo di medicamenti contenenti sostanze controllate spetta all’Istituto.

Capitolo 9: Sanzioni

Articolo 79 Infrazioni

Capoverso 1: in questo articolo sono concretizzate le infrazioni secondo l’articolo 21 lettera b LStup.

Il capoverso 2 corrisponde al capoverso 2 dell’articolo 72 OStup.

Articolo 80 Avvio del procedimento penale in caso di infrazioni

L’articolo corrisponde all’articolo 73 OStup, completato dal capoverso 1 dell’articolo 71 OStup.

Capitolo 10: Disposizioni finali