Rapporto 1 e 2
Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine
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Articolo 81 Abrogazione del diritto previgente
L’ordinanza del 29 maggio 1996 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope e l’ordinanza del 29 maggio 1996 sui precursori e altre sostanze chimiche, che vengono impiegate per la fabbricazione di stupefacenti e sostanze psicotrope, sono state raggruppate nella presente ordinanza. L’ordinanza del 13 settembre 1930 concernente la polizia degli stupefacenti nell’armata è stata abrogata, così come il decreto del Consiglio federale del 5 luglio 1963 concernente i prodotti stupefacenti per la Croce Rossa svizzera e il decreto del 30 settembre 1953 concernente i prodotti stupefacenti per il Comitato internazionale della Croce Rossa, le cui disposizioni, nella misura in cui sono ancora necessarie, sono state inserite nell’OCStup e possono pertanto essere abrogate.
Articolo 82 Modifica del diritto vigente
Sono modificati l’articolo 2 lettera h della versione francese dell’ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti del 17 ottobre 2001, nonché l’articolo 10 capoverso 4 dell’ ordinanza del 17 ottobre 2001 sulla pubblicità dei medicamenti.
Articolo 83 Disposizioni transitorie
Il termine di transizione di due anni accordato alla Croce Rossa internazionale e alla Croce Rossa Svizzera permette alle due organizzazioni, la cui utilizzazione di medicamenti contenenti sostanze controllate era stato finora disciplinata mediante decreti del Consiglio federale, di inoltrare una domanda al Consiglio federale.
Articolo 84 Entrata in vigore
Capoverso 2: da ora in poi, le sostanze controllate dell’elenco b sottostanno all’obbligo di notifica secondo l’articolo 52. Di conseguenza, il numero delle notifiche aumenterà notevolmente rendendo necessario un adeguamento del sistema di notifica o un nuovo sistema di notifica. Inoltre, anche le imprese notificanti devono aggiornare i loro sistemi. Questi adeguamenti saranno conclusi entro il 1° gennaio 2013, per cui l’obbligo di notifica per queste sostanze potrà entrare in vigore solo a partire da questa data.
3. Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sulle turbe legate alla dipendenza (ODStup)
3.1 Compendio
La presente ordinanza sulle turbe legate alla dipendenza disciplina l’attuazione delle misure dei quattro pilastri prevenzione, terapia, riduzione dei danni e controllo, nella misura in cui l’ultimo è annovera-
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to tra i compiti dell’UFSP. L’ordinanza vigente dell’ 8 marzo 1999 concernente la prescrizione medica di eroina è stata integrata nel capitolo ‘Terapia e reinserimento’. Le norme sui controlli e le repressioni si trovano soprattutto nel Capitolo 3 Sezione 3 relativo al trattamento basato sulla prescrizione di diacetilmorfina nonché nel Capitolo 5 sugli stupefacenti vietati.