Rapporto 1 e 2

Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine

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sone e migliorare le competenze individuali in materia di salute, in particolare mediante misure informative e consulenza. La prevenzione comportamentale vuole stimolare un cambiamento degli atteggiamenti, le competenze e i comportamenti del singolo e di gruppi di popolazione. La prevenzione strutturale include per contro misure per influenzare le condizioni inerenti la vita privata, il lavoro, il mercato e l’ ambiente. Misure che possono essere coercitive (ad es. imposizione dell’alcool o del tabacco e divieti di vendita) o misure per la promozione di un comportamento salutare (ad es. informazione nelle scuole, promozione delle attività di tempo libero senza droga, informazione circa l’importanza dell’impiego di siringhe pulite ecc.).

Articolo 4 Promozione di programmi di prevenzione

Il disegno di legge federale concernente la legge federale sulla prevenzione e la promozione della

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salute (D-LPrev) non può essere ancora preso in considerazione. È fatta salva una verifica futura del coordinamento tra la nLStup e la D-LPrev.

Al momento opportuno si dovrà esaminare in quale misura le disposizioni del D-LPrev e le sue ordinanze sono compatibili con le disposizioni relative al tema prevenzione della presente ordinanza. Con programma di prevenzione si intende un pacchetto globale di misure coordinate tra loro che contribuiscono alla realizzazione dell’obiettivo generale. La prevenzione non va qui intesa in senso strettamente tecnico, in quanto un programma generale dovrà coinvolgere anche misure nell’ambito dei pilastri terapia e riduzione dei danni.

La Confederazione, fondandosi sull’articolo 3b capoverso 2 nLStup, è competente per i programmi di prevenzione attuati a livello nazionale. Tra le sue competenze si contano lo sviluppo e l’attuazione di programmi di prevenzione, nel caso di problemi nuovi o che concernono tutta la Svizzera. La Confederazione è altresì competente per lo svolgimento di campagne e di programmi di prevenzione nei casi in cui occorre intervenire rapidamente, dove sussistono lacune o devono essere sperimentati approcci innovativi, ad esempio nei settori dell’individuazione, rilevamento e intervento tempestivi.

Capoverso 1: come finora, i Cantoni sono i responsabili principali per la prevenzione delle dipendenze. Tra i punti centrali della prevenzione cantonale (ad es. progetti di prevenzione nella scuola, offerte di consulenza), la Confederazione deve essere presente soprattutto quale sostegno. Essa può ad esempio svolgere compiti di coordinamento tra i Cantoni nel campo della prevenzione. La Confederazione si limita in tal senso a promuovere programmi e progetti di Cantoni, di istituzioni pubbliche e di organizzazioni private. Programmi e progetti di prevenzione di singoli privati sono esclusi dalla promozione della Confederazione.

Capoverso 2: un lavoro di prevenzione basato sulle evidenze necessita dei dati forniti a livello nazionale dall’Ufficio federale della salute pubblica mediante progetti corrispondenti, ad esempio il progetto di monitoraggio AMIS (Addiction Monitoring in Switzerland). La Confederazione, oltre alla raccolta di dati, deve avere la possibilità di diffonderli in coordinamento con i Cantoni e le ONG. Deve inoltre svolgere, ove sia richiesta o necessaria, una funzione di coordinamento, ad esempio per quanto attiene allo sviluppo della qualità.

Capoverso 3: la Confederazione deve continuare a sostenere, come già sancisce il diritto vigente (art. 15c LStup), nell’ambito delle sue risorse, programmi di prevenzione o progetti informativi (ad es. forum in Internet concernenti la dipendenza) elaborati da autorità e istituzioni di pubblico interesse con mezzi finanziari, se in tal modo si potranno garantire meglio l’economicità, l’effettività e l’efficienza nonché la sostenibilità di programmi di prevenzione d’importanza nazionale, come se fossero gestiti dalla stessa Confederazione.

Articolo 5 Facoltà di segnalazione e accertamento precoce

30 Messaggio concernente la legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (Legge sulla prevenzione, LPrev), FF 2009 6151.