Rapporto 1 e 2
Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
Capoverso 2: la terapia sostitutiva è essenzialmente interdisciplinare a causa della sua complessità. Le quattro discipline più importanti interessate sono la medicina, l’attività sociale, l’infermieristica e la psicologia. Gli specialisti di queste quattro discipline seguono regolarmente corsi di formazione su temi specifici legati alla dipendenza. L’UFSP sostiene il loro perfezionamento ed elabora con i Cantoni raccomandazioni concernenti le terapie sostitutive. Si vuole in tal modo garantire che le conoscenze scientifiche più aggiornate siano sempre disponibili per le diverse terapie sostitutive. Le raccomandazioni servono al corpo medico quale base per una cura di qualità elevata e alle autorità cantonali quale documento di riferimento per l’adeguamento delle loro direttive. Le terapie sostitutive hanno registrato un’evoluzione importante nel corso di questi ultimi 15 anni. I risultati di diverse ricerche hanno permesso di fondarle su dati scientifici. Su questa base, è stato possibile definire raccomandazioni cliniche destinate ai medici in collaborazione con la società medica interessata. Esse sono accettate dall’ Associazione dei medici cantonali della Svizzera e possono essere utilizzate come riferimento nelle direttive cantonali. Le terapie sostitutive possono in tal modo essere inserite nella pratica medica corrente e la responsabilità in merito chiaramente delegata ai medici, come è consuetudine per ogni trattamento medico. Il controllo amministrativo disciplinato dalle istanze cantonali può essere limitato al minimo legale necessario. Si raccomanda comunque di rilasciare autorizzazioni di trattamento per una durata determinata e di vincolarle all’obbligo di procedere a una valutazione dell’opportunità del trattamento. Due anni costituirebbero una durata ragionevole adatta alle caratteristiche della popolazione interessata e basata sull’esperienza.
Capoverso 3: le cure basate sulla prescrizione di stupefacenti possono essere portate avanti in linea di massima a livello ambulatoriale o stazionario. Per i pazienti ospedalizzati occorrono istituzioni che impiegano una squadra interdisciplinare conformemente al capoverso 2. Si facilita in tal modo il coordinamento tra le diverse cure. Il trattamento basato sulla prescrizione di diacetilmorfina sottostà a una particolare regolamentazione.
Articolo 9 Dati necessari per l’autorizzazione del paziente
Conformemente all’articolo 3e capoverso 2 nLStup, la Confederazione fissa condizioni quadro che devono essere adempiute nel caso di cura basata sulla prescrizione di stupefacenti. In questo articolo vengono precisati i dati necessari per il rilascio di un’autorizzazione per i pazienti da parte dei Cantoni. Le indicazioni minime richieste rendono possibile un miglior controllo dei singoli pazienti. Con questa procedura si eviterà tra l’altro che i medicamenti terapeutici contenenti sostanze controllate possano essere acquisiti dalla stessa persona in diversi Cantoni. Questi dati servono inoltre al rilevamento statistico e alla ricerca, che alla fine permette anche la pianificazione a livello nazionale.
Sezione 3: Cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina
Quale introduzione, viene ancora una volta richiamata l’attenzione sul fatto che un trattamento basato sulla prescrizione di diacetilmorfina non richiede, come finora, un’autorizzazione eccezionale da parte dell’UFSP. Con l’entrata in vigore dell’articolo 3e nLStup, il trattamento basato sulla prescrizione di diacetilmorfina è stato riconosciuto quale regolare terapia sostitutiva nella quale viene utilizzato un medicamento omologato contenente diacetilmorfina (eroina). Le disposizioni fondate sull’articolo 3e nLStup perdono in tal modo il carattere di autorizzazione eccezionale. L’esigenza che l’istituzione, il medico responsabile nonché il paziente necessitino di un’autorizzazione dell’UFSP per un trattamento basato sulla prescrizione di diacetilmorfina, permette all’UFSP di continuare a controllare questi trattamenti.
Articolo 10 Criteri d’ammissione
Capoverso 1: i criteri che un paziente deve adempiere per sottoporsi a un trattamento basato sulla prescrizione di diacetilmorfina sono gli stessi che vengono applicati dal diritto vigente per il trattamento