Rapporto 1 e 2
Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
basato sulla prescrizione di eroina conformemente all’ordinanza dell’8 marzo 1999 concernente la prescrizione medica di eroina. Il paziente deve avere compiuto 18 anni ed essere gravemente dipendente dall’eroina da almeno due anni, avere interrotto o terminato senza successo almeno due tentativi di trattamento con un altro metodo ambulatoriale o stazionario riconosciuto e presentare carenze dal profilo somatico, psichico o sociale. Queste condizioni di ammissioni restrittive si spiegano con la volontà politica che vuole permettere l’adozione di questa terapia soltanto alle persone gravemente dipendenti dall’eroina.
Capoverso 2: questo capoverso permette di derogare alle condizioni di ammissione enunciate nel capoverso 1 in casi eccezionali che lo giustifichino sul piano medico.
Articolo 11 Indicazione
Questo articolo corrisponde al vigente articolo 5 capoversi 1 e 3 dell’ordinanza dell’8 marzo 1999 sulla prescrizione medica di eroina. Il capoverso 2 dell’articolo 5 disciplinava le procedure interne ai centri di trattamento ed è stato soppresso. Esso era giustificato nella misura in cui i trattamenti basati sulla prescrizione di diacetilmorfina servivano quale base per ricerche di grande portata avviate dall’UFSP.
Articolo 12 Piano terapeutico
Capoverso 1: questo capoverso viene ripreso dalla vigente ordinanza dell’8 marzo 1999 concernente la prescrizione medica di eroina. Il piano terapeutico è il risultato della cooperazione interdisciplinare e viene adeguato specificamente in ogni fase alla situazione del paziente. Il piano terapeutico comprende un catalogo degli obiettivi che è vincolante sia per il trattamento che per il paziente. Questi obiettivi terapeutici vengono discussi con il paziente e periodicamente verificati; essi costituiscono pertanto uno strumento di controllo per il trattamento dei pazienti. Con la verifica dei successi parziali conseguiti è possibile stimare anche la durata rimanente del trattamento basato sulla prescrizione di diacetilmorfina per ogni paziente.
Capoverso 2: si è avuta conferma che la prescrizione che sancisce la verifica quadriennale degli obiettivi terapeutici non è grado di soddisfare i bisogni individuali dei pazienti. In situazioni di crisi, una verifica quadriennale è insufficiente, nel caso di lungodegenti stabili troppo frequente. La nuova formulazione (verifica periodica) permette una verifica degli obiettivi terapeutici a misura del paziente. Da ora in poi, il trattamento può essere adeguato in qualsiasi momento ai bisogni dei singoli pazienti ed evitare il tal modo una possibile cronicizzazione.
Articolo 13 Somministrazione, consegna e assunzione di diacetilmorfina
Capoverso 1: questa disposizione stabilisce che la diacetilmorfina deve essere per principio assunta all’interno di un’istituzione e sotto controllo visivo.
Capoverso 2: da ora in poi, la diacetilmorfina, in casi d’eccezione motivati sotto il profilo medico, potrà essere somministrata a domicilio sotto il controllo visivo di un membro del personale medico. Per casi d’eccezione si intende ad esempio casi di malattia in cui il paziente non è in grado di recarsi nell’istituzione in cui la diacetilmorfina gli viene somministrata. Con questa nuova regolamentazione sarà possibile evitare in determinate circostanze un soggiorno stazionario ed evitare i costi che esso comporta. Questa norma deve essere applicata a tutti i pazienti, non soltanto ai pazienti che sono sottoposti da lungo tempo a un trattamento basato sulla prescrizione di diacetilmorfina.
Capoverso 3: le lettere a - e menzionano le condizioni, da adempiere cumulativamente, affinché a un paziente, munito di indicazione clinica corrispondente, possano essere consegnate eccezionalmente due dosi giornaliere al massimo. Diversamente da quanto prescritto dal capoverso 2, questa norma si applica in linea di massima ai pazienti inseriti da almeno sei mesi ininterrotti in un trattamento basato sulla prescrizione di diacetilmorfina.