Rapporto 1 e 2
Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
Lettera d: come menzionato nell’articolo 1 nLStup, la prevenzione deve promuovere soprattutto e per quanto possibile l’astinenza da sostanze psicoattive.
Capoverso 2: in linea di massima, ogni trattamento mira – oltre al miglioramento dello stato di salute e la conquista dell’astinenza – a una migliore integrazione sociale delle persone dipendenti. La disponibilità di risorse e il fabbisogno di trattamenti per le persone interessate possono determinare il diverso andamento e il differente successo della terapia. Gli interventi si alternano tra misure psicoterapeuti-
31
che di alta soglia allo scopo di uscire in maniera duratura dal consumo di sostanze psicoattive e provvedimenti palliativi che servono a garantire la sopravvivenza e il miglioramento dello stato di salute nonché la qualità della vita del paziente.
Articolo 7 Offerta terapeutica
Il trattamento di una dipendenza è un trattamento estremamente complesso che richiede molti fornitori di prestazioni come le casse malati, l’assicurazione invalidità, gli stessi pazienti, Cantoni ecc., contemporaneamente o in successione. Un’offerta di terapie ottimale richiede condizioni quadro adeguate affinché i diversi fornitori di prestazioni possano coordinare le loro prestazioni. Soltanto così sarà possibile che, da un lato, la persona da curare possa fruire dell’intervento adeguato nel momento giusto e, dall’altro, le cure siano strutturate in maniera efficiente e conveniente. Le premesse per un ottimo coordinamento delle prestazioni di cura sono il miglioramento delle condizioni quadro amministrative, finanziarie e cliniche nella Confederazione e nei Cantoni. È altresì opportuno un coordinamento tra i Cantoni nel caso di detenzione. Per la realizzazione di questi obiettivi e l’ottimizzazione delle condizioni quadro, l’UFSP ha elaborato raccomandazioni concernenti un’adeguata offerta di terapie e di misure di reinserimento. Particolare attenzione viene prestata in merito a temi trasversali come il gender e la migrazione.
Benché la responsabilità per l’offerta di terapie spetti in primo luogo ai Cantoni, l’UFSP si impegna per la garanzia dei finanziamenti e per una ripartizione quanto possibile equa delle spese tra i diversi operatori, incluse le assicurazioni sociali. A tal fine, l’Ufficio procede insieme ai Cantoni all’elaborazione di raccomandazioni. In merito, è opportuno evitare per quanto possibile che le spese che possono essere assunte da privati, vengano scaricate sugli enti pubblici. Nel contempo, occorre che il carico finanziario dei pazienti non sia troppo elevato da diventare insopportabile e tale da accrescere il rischio di recidive.
Il Parlamento aveva auspicato l’introduzione di questo articolo che regolamenta il finanziamento dell’offerta terapeutica. La Confederazione, nel quadro della ripartizione delle competenze esistenti, deve adoperarsi attivamente per un sistema di finanziamento tra i diversi operatori, affinché la scelta
32
del trattamento sia fondata su criteri clinici e non finanziari.
Sezione 2: Cure basate sulla prescrizione di stupefacenti
Articolo 8 Scopi delle cure basate sulla prescrizione di stupefacenti
Capoverso 1: sono qui menzionati gli obiettivi generali perseguiti nel caso di una terapia sostitutiva (cfr. art. 2 lett. b). L’obiettivo massimo delle cure basate sulla prescrizione di stupefacenti è una vita autonoma per il paziente, responsabile e libera dalla dipendenza. In tale contesto, l’astinenza non è in primo piano. Tutti gli obiettivi parziali citati rivestono, nella loro successione, un’importanza fondamentale per la liberazione dalla dipendenza. Gli obiettivi delle cure, elencati nella legge (art. 3d cpv. 2 nLStup) vengono qui concretizzati per mostrare che, oltre l’astinenza, vi sono altri obiettivi, come l’allontanamento dagli ambienti della droga o la riduzione della criminalità legata allo spaccio di stupefacenti.
31 Offerte d’aiuto accessibili ai pazienti a condizioni restrittive, ad esempio soggiorno prolungato in un’istituzione assistenziale.
32 Cfr. Rapporto della CSSS-CN del 4 maggio 2006, capitolo 3.1.9.2.1 ad cpv. 3