Rapporto 1 e 2

Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine

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Capoverso 3: la durata di validità dell’autorizzazione per un’istituzione viene ora prolungata da due a cinque anni. Di conseguenza, è ridotto il dispendio amministrativo e con esso le spese per Confederazione, Cantoni e istituzioni. Le esigenze di sicurezza e di qualità relative alle istituzioni che effettuano un trattamento basato sulla prescrizione di diacetilmorfina, non vengono modificate in alcun modo dal prolungamento della durata dell’autorizzazione. L’autorizzazione per l’istituzione si estingue alla scadenza della durata di validità.

Capoverso 4: finora, il proseguimento del trattamento basato sulla prescrizione di diacetilmorfina in caso di ospedalizzazione o di detenzione del paziente era possibile soltanto con nuove autorizzazioni corrispondenti. Poiché l’età dei pazienti aumenta costantemente, anche le case di cura che assistono persone dipendenti dalla diacetilmorfina, devono da ora in poi essere in grado di ottenere autorizzazioni corrispondenti limitate nel tempo per un trattamento basato sulla prescrizione di diacetilmorfina.

Articolo 17 Revoca dell’autorizzazione dell’istituzione

In questo articolo vengono elencati i motivi per la revoca (non adempimento delle condizioni) dell’autorizzazione per l’istituzione. È ovvio che alla scadenza della durata di validità l’autorizzazione si estingue, ma è rinnovabile su richiesta (art.16 cpv. 3).

Articolo 18 Autorizzazione del medico

Capoverso 1: il medico titolare di un’autorizzazione per la prescrizione riveste, all’interno del personale responsabile del trattamento, un’importanza particolare. Di conseguenza, per l’esecuzione di un trattamento basato sulla prescrizione di diacetilmorfina, egli necessita di un’autorizzazione speciale dell’UFSP. L’autorizzazione a utilizzare stupefacenti concessa a un medico non lo legittima sufficientemente all’effettuazione di un trattamento basato sulla prescrizione di diacetilmorfina, ma ne è soltanto una condizione.

Capoverso 2: la durata di validità dell’autorizzazione viene prolungata da due a cinque anni ed è rinnovabile su richiesta.

Articolo 19 Scadenza dell’autorizzazione del medico

L’autorizzazione del medico ha la durata di 5 anni e scade dopo questo termine. Il medico può in seguito chiedere un nuova autorizzazione. L’autorizzazione del medico si estingue anche nel momento in cui le condizioni relative non sono più rispettate. Questo caso subentra, ad esempio, quando in seguito a una decisione cantonale, un medico non è più autorizzato all’utilizzazione di stupefacenti, nella sua pratica quale medico. Il Cantone, fondandosi sull’articolo 7 capoverso 1 lettera i, k e l

33 dell’ordinanza del 15 ottobre 2008 sul registro delle professioni mediche universitarie LPMed , dovrebbe allora inscrivere nel registro delle professioni mediche l’autorizzazione del medico alla dispensazione diretta di stupefacenti e l’estensione di tale autorizzazione, oppure apportare osservazioni eventuali concernenti l’utilizzazione di stupefacenti. L’autorizzazione del medico scade altresì qualora il medico abbandonasse la sua attività all’interno di un’istituzione specializzata in trattamenti basati sulla prescrizione di diacetilmorfina.

Articolo 20 Revoca dell’autorizzazione del medico

L’autorizzazione viene revocata allorché dovesse emergere che il medico responsabile del trattamento basato sulla prescrizione di diacetilmorfina non adempie, non può far applicare o non applica le disposizioni relative a tale intervento. Il medico è responsabile affinché vengano adempiute le disposizioni della nLStup e delle ordinanze ad essa collegate. Sono queste le premesse per il rilascio di un’autorizzazione che comporta una responsabilità elevata per il suo titolare. Ad esempio, nel caso di

33 RS 811.117.3