Rapporto 1 e 2

Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine

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Capoverso 4: il termine di trattamento secondo il capoverso 3 lettera a può, in casi eccezionali motivati, essere abbreviato, se le altre condizioni del capoverso 3 sono adempiute e una corrispondente domanda motivata da parte del medico curante è stata inoltrata all’UFSP. L’eccezione sarebbe accolta se ad esempio il paziente attivo professionalmente non è in grado di recarsi all’istituzione a causa della distanza che deve percorrere se non mettendo a rischio il posto di lavoro.

Articolo 14 Istituzione per cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina

Capoverso 1: il contenuto di questa disposizione è stato ripreso sostanzialmente dall’articolo 9 capoverso 1 dell’ordinanza dell’8 marzo 1999 concernente la prescrizione medica di eroina. Sono qui elencate le premesse fondamentali che devono essere adempiute da un’istituzione che pratica un trattamento basato sulla prescrizione di diacetilmorfina. Esse servono da orientamento per i Cantoni, i quali rilasciano l’autorizzazione conformemente all’articolo 3e capoverso 1 nLstup. Le condizioni da ottemperare per l’ottenimento di un’autorizzazione per l’istituzione dell’UFSP si trovano nell’ articolo 16. Il rilascio dell’autorizzazione è preceduto nel caso singolo dall’accertamento dell’idoneità dell’istituzione.

Capoverso 2: questo capoverso corrisponde all’articolo 10 capoverso 1 dell’ordinanza dell’8 marzo 1999 concernente la prescrizione medica di eroina. L’ente responsabile dell’istituzione per i trattamenti basati sulla prescrizione di diacetilmorfina può essere sia un’autorità sia un’organizzazione di diritto privato. Il trattamento basato sulla prescrizione di diacetilmorfina può essere proposto soltanto da un’istituzione specializzata nel trattamento dei tossicomani. Studi di medici di famiglia o istituzioni analoghe non possono ottenere alcuna autorizzazione d’istituzione.

Articolo 15 Personale responsabile della cura

Capoverso 1: questa disposizione corrisponde sostanzialmente all’articolo 11 capoverso 1 dell’ordinanza dell’8 marzo 1999 sulla prescrizione medica di eroina. La interdisciplinarità del trattamento basato sulla prescrizione di diacetilmorfina richiede un numero minimo di persone responsabili del trattamento che viene indicato nelle lettere a-c.

Capoverso 2: la formazione tecnica del personale responsabile del trattamento include la formazione di base nelle professioni secondo il capoverso 1 lettere a-c (medicina, infermieristica, attività sociale, psicologia). Il personale responsabile del trattamento deve inoltre seguire periodicamente corsi di perfezionamento, ad esempio mediante corsi di formazione speciali. Responsabile per il perfezionamento del personale responsabile del trattamento è la direzione dell’istituzione.

Capoverso 3: questa disposizione corrisponde letteralmente all’articolo 11 capoverso 3 dell’ordinanza dell’8 marzo 1999 sulla prescrizione medica di eroina.

Capoverso 4: la delega di singoli settori di assistenza era già possibile ad eccezione della prescrizione di diacetilmorfina. Si permette in tal modo che, ad esempio, l’assistenza psichiatrica, nel caso in cui nell’istituzione non fosse disponibile uno specialista in psichiatria, possa avvenire all’esterno dell’istituzione. Considerando l’importanza di un’assistenza interdisciplinare complessiva, della massima efficienza possibile, si dovrà provvedere affinché le diverse terapie si svolgano per quanto possibile nell’istituzione. Questa disposizione corrisponde all’articolo 12 dell’ordinanza dell’8 marzo 1999 sulla prescrizione medica di eroina.

Articolo 16 Autorizzazione dell’istituzione

I capoversi 1 e 2 corrispondono sostanzialmente al vigente articolo 18 capoverso 1 dell’ordinanza dell’ 8 marzo 1999 sulla prescrizione medica di eroina. La nuova lettera c del capoverso 2 stabilisce chiaramente che devono essere adempiute anche le rimanenti condizioni legate al trattamento basato sulla prescrizione di diacetilmorfina nonché quelle imposte dall’ordinanza agli specialisti che partecipano al trattamento e all’istituzione. Vi sono incluse le condizioni che garantiscono la sicurezza per quanto attiene al deposito e utilizzazione di diacetilmorfina all’interno di un’istituzione.