Rapporto 1 e 2

Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo

furto di diacetilmorfina in una istituzione, la persona responsabile per l’istituzione di fare tutto quanto è necessario affinché il caso venga approfondito dalle istanze competenti.

Articolo 21 Autorizzazione del paziente

Il capoverso 1 enumera i criteri necessari per l’ottenimento di un’autorizzazione data al paziente e che corrispondono a quanto sancito dalla legislazione vigente.

Capoverso 2: la domanda per l’autorizzazione del paziente è fatta dall’operatore sanitario competente per l’esecuzione del trattamento basato sulla diacetilmorfina (art. 5 cpv, 3 dell’ordinanza sulla prescrizione medica di eroina. I dati necessari relativi al paziente sono quelli richiesti per tutti gli altri trattamenti basati su stupefacenti (cfr. art.9). I dati sono indispensabili anche per controllare le condizioni e il decorso dei trattamenti di persone tossicodipendenti. In tal modo è possibile confrontare e rilevare statisticamente i diversi trattamenti basati su stupefacenti (inclusi quelli basati sulla prescrizione di diacetilmorfina).

Capoverso 3: l’autorizzazione di un paziente rimane valida come finora per due anni. In casi motivati e conformemente all’indicazione clinica, essa può essere prolungata, su richiesta, per altri due anni invece di un anno come finora. Basandoci sull’attuale tasso di ritenzione della durata di trattamento di tre/quattro anni, si ritiene ragionevole il prolungamento di due anni. L’onere amministrativo e con esso le spese per Confederazione, Cantoni e istituzioni possono di conseguenza essere ridotti.

Articolo 22 Scadenza dell’autorizzazione del paziente

Le condizioni per la scadenza dell’autorizzazione corrispondono sostanzialmente a quanto previsto dall’articolo 21 dell’ordinanza dell’8 marzo 1999 sulla prescrizione medica di eroina. Normalmente, l’estinzione dell’autorizzazione coincide anche con la fine del trattamento basato sulla prescrizione di diacetilmorfina, in quanto l’obiettivo del trattamento è stato raggiunto, o perché il paziente desidera l’interruzione del trattamento o decede.

Articolo 23 Revoca dell’autorizzazione del paziente

Le condizioni per la revoca dell’autorizzazione del paziente da parte dell’UFSP corrispondono sostanzialmente a quelle previste dall’articolo 22 dell’ordinanza dell’8 marzo 1999 sulla prescrizione medica di eroina. La revoca di un’autorizzazione designa l’esclusione involontaria di un paziente dal trattamento basato sulla prescrizione di diacetilmorfina. I motivi che comportano la revoca dell’autorizzazione sono enumerati nella disposizione.

Articolo 24 Informazione

Un volta l’anno, l’UFSP pubblica elettronicamente un rapporto contenente tutte le cifre, i fatti e i risultati del trattamento basato sulla prescrizione di diacetilmorfina. Il documento può essere ottenuto anche in forma cartacea presso l’UFSP.

Articolo 25 Controllo

Compito dell’UFSP è il controllo periodico delle autorizzazioni da esso rilasciate, relative ai trattamenti basati sulla diacetilmorfina. Il controllo del trattamento basato sulla prescrizione di diacetilmorfina è affidato per legge all’UFSP e non all’Istituto. Si tratta in tal caso di un’eccezione ai compiti di controllo che vengono effettuati dall’Istituto insieme ai Cantoni.

Capitolo 4: Scopi della riduzione dei danni Articolo 26