Rapporto 1 e 2
Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo
Gli obiettivi della riduzione dei danni sono menzionati singolarmente nell’articolo 26. Scopo principale della riduzione dei danni è sopravvivere al consumo di stupefacenti in ogni fase della dipendenza senza gravi danni sociali e per la salute, affinché al momento giusto sia possibile tentare un’uscita dalla dipendenza. Occorre fare tutto il possibile affinché in questa fase della vita la rete d’assistenza sia sempre aperta, le persone interessate non siano contagiate dall’HIV, da epatiti e altre malattie infettive, vengano utilizzate forme di consumo degli stupefacenti che comportano i rischi più bassi (ad es. siringhe pulite), ed, eventualmente, esse si mantengano distanti dagli ambienti in cui il consumo di stupefacenti è abituale. Provvedimenti volti alla riduzione dei danni devono essere perciò adottati coerentemente anche durante la detenzione della persona interessata. I provvedimenti per la riduzione dei danni e le prestazioni ad essi collegate vanno a beneficio non solo dei pazienti ma anche dell’ambiente in cui vivono. In questo senso, i provvedimenti contribuiscono a impedire le ripercussioni negative del consumo di sostanze psicoattive sulla società o almeno a diminuirne l’impatto.
Competenti per l’offerta di provvedimenti volti alla riduzione dei danni sono i Cantoni e i Comuni.
34 L’UFSP elabora insieme ai Cantoni raccomandazioni per la garanzia della qualità delle loro offerte , mette loro a disposizione il suo know how e i risultati della ricerca. L’adempimento delle esigenze concernenti la riduzione dei danni richiede che sia disponibile un’offerta regionale nei settori dell’assistenza medica di base dell’infrastruttura assistenziale, ad esempio strutture di contatto e di accoglienza, locali a disposizione dei drogati, dormitori di emergenza. Ma l’offerta fondamentale che permette di garantire al meglio l’integrazione sociale deve includere anche programmi occupazionali e di lavoro.
Capitolo 5: Stupefacenti vietati
Articolo 27 Domanda di autorizzazione eccezionale
Il capoverso 1 menziona i dati minimi che la domanda per un’autorizzazione eccezionale giusta l’articolo 8 capoversi 5, 6 e 8 nLStup deve contenere. Un’autorizzazione eccezionale può essere rilasciata per la coltivazione, l’importazione, la fabbricazione e l’immissione sul mercato di stupefacenti vietati (gli stupefacenti menzionati nell’articolo 8 capoversi 1 e 3 nLStup, elenco d nella OStu-DFI), se questi servono alla ricerca scientifica, allo sviluppo di medicamenti (nuovo), all’applicazione medica limitata (da ora in poi per tutti gli stupefacenti vietati secondo l’art. 8 cpv. 1 e 3 nLStup) o all’adozione di provvedimenti di lotta contro la tossicomania. Un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP è richiesta altresì per la coltivazione di stupefacenti vietati che vengono utilizzati quale sostanza attiva in un medicamento omologato. La domanda per un’autorizzazione eccezionale deve contenere, oltre ai dati
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minimi , anche informazioni supplementari collegati al motivo per cui la si richiede. La domanda relativa all’ottenimento di un’autorizzazione eccezionale per la coltivazione della canapa, dovrebbe ad esempio includere dichiarazioni concernenti i provvedimenti di sicurezza previsti contro il furto (cfr. art. 12 OCStup). Il rilascio o il rifiuto di un’autorizzazione eccezionale avviene sotto forma di decisione. L’esportazione di stupefacenti vietati è possibile soltanto se è stata rilasciata, oltre all’autorizzazione eccezionale, un’autorizzazione di esportazione dell’Istituto (art. 5 cpv. 1 nLStup, capitolo 3 OCStup).
Capoverso 2: l’UFSP può chiedere dati ulteriori a quelli menzionati nel capoverso 1, li può pubblicare sulla sua homepage o in versione stampata. Scopo di questi dati è fornire al richiedente le informazioni necessarie per l’inoltro di una domanda completa, evitando in tal modo, nella misura del possibile, domande ribadite da parte dell’UFSP e la richiesta di informazioni ulteriori da parte del richiedente.
Capoverso 3: già la legge vigente permette il rilascio di autorizzazioni eccezionali per la ricerca scientifica mediante stupefacenti vietati. Viene qui precisato che nella domanda deve essere provato
34 La pubblicazione dell’UFSP « Le Référentiel modulaire QuaThéDA. La norme qualité pour le domaine des dépendances » (solo in tedesco e francese), del dicembre 2008, costituisce un esempio delle norme di qualità applicabili alle prestazioni nei settori ambulatoriale e stazionario nonché nel settore della riduzione dei danni.
35 Cfr. le informazioni di base attuali concernenti le autorizzazioni eccezionali sul sito Internet dell’UFSP all’indirizzo: http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/02942/02948/index.html?lang=it