Rapporto LF-CITES

Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 18 pagine

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comporterebbe inoltre numerosi problemi nell’ambito dell’attuazione, che dovrebbero essere affrontati già nella legge. Il materiale vegetale sottoposto alla CITES (come ad es. i cactus) potrebbe quindi essere acquistato da chiunque presso i centri di giardinaggio. Ottenere un documento che attesti l’acquisto legale di tali piante sarebbe impossibile.

SKGS chiede l’eliminazione dell’articolo 11 o delle “specie di flora”. Il controllo dell’effettivo per il commercio professionale previsto all’articolo 12 sarebbe infatti sufficiente, mentre l’obbligo della prova per quanto riguarda la raccolta privata o lo scambio di piante all’interno del Paese sarebbe del tutto sproporzionato oltre che non previsto dalla CITES.

Articolo 12

Capoverso 2

SOBV, SKMV, FSAB, FSAC, Suisseporcs, SHB, ASR, ISB e HBH chiedono l’eliminazione dell’articolo 12 capoverso 2 (possibilità di prevedere, a livello di ordinanza, una deroga all’obbligo di tenere un registro di controllo degli effettivi per il materiale vegetale riprodotto artificialmente). Il controllo degli effettivi potrebbe richiedere la garanzia della qualità per il commercio solo se completo (USC, SOBV, SKMV, FSAB, FSAC, Suisseporcs, SHB, ASR). Inoltre, secondo ISB, non sarebbe possibile eseguire un controllo ai sensi dell’articolo 14 in quanto si potrebbe obiettare che il materiale vegetale è stato riprodotto artificialmente.

Secondo Sukki occorre valutare l’eventualità di prevedere deroghe all’obbligo di tenere un registro di controllo degli effettivi per l’allegato I-taxa. La disposizione sarebbe infatti formulata in modo troppo generico.

Capoverso 3

Il PS, PSA, BirdLife, WWF e Pro Natura chiedono che gli animali e le piante siano registrati a livello di specie e non di gruppi (ordine o famiglia). Per le aziende di allevamento secondo l’allegato I della CITES occorre stabilire l’obbligo di registrazione presso la Segreteria della CITES (PSA, BirdLife, WWF e Pro Natura).

Articolo 13

Il PLR propone di semplificare la procedura descritta al capoverso 5 (sorveglianza da parte della Confederazione sull’attività di terzi).

TG, SG, SVS accolgono favorevolmente la notizia che la responsabilità dell’esecuzione rimane in seno alla Confederazione. In primo luogo sarebbe necessario garantire che gli organi esecutivi siano in possesso delle necessarie conoscenze (SVS).

Articolo 14