Rapporto LF-CITES
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 18 pagine
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un’intromissione nella loro sovranità e come espressione di arroganza colonialistica. La CITES rispetterebbe il principio della sovranità degli Stati contraenti ed è difficile immaginare che la Svizzera, in quanto Stato depositario e che ospita la sede, non tenga conto di tale principio. Nel caso in cui gli Stati non si attivino quali “best protectors of their own wild fauna and flora” vi sarebbero meccanismi compatibili con la CITES per rimediare a tale situazione. Inoltre, i motivi alla base delle misure UE più restrittive non sono validi una volta per tutte e possono essere discussi. IWMC-CH fa notare che tali misure sono viste come uno strumento per controllare il commercio di altri Stati e come limitazioni commerciali sproporzionate e dannose. È dunque preoccupante nonché privo di giustificazioni il fatto che il progetto di legge si basi anche per le misure previste in altre disposizioni applicabili ad altre specie non elencate negli allegati I-III della CITES sulle prescrizioni dell’UE.
IWMC-CH ritiene inoltre che non debba spettare solo all’UFV decidere quali specie di fauna e di flora figurano alla lettera b. L’UFV dovrebbe essere invece obbligato a consultare gli Stati dell’area di distribuzione, conformemente alla risoluzione 6.7 della Conferenza degli Stati contraenti, nonché l’autorità nazionale preposta all’esame degli aspetti scientifici delle misure previste.
Capoverso 2
L’UDC chiede di eliminare l’estensione del campo di applicazione della legge alle specie di fauna e di flora che possono essere facilmente confuse con animali e piante di specie protette (art. 2 cpv. 2, art. 8 cpv. 1b e cpv. 2b). Lo hanno richiesto anche USC, SOBV, SKMV, PSL, FSAB, FSAC, Suisseporcs, SHB e ASR dato che per le specie non protette non è previsto l’obbligo di prova ai sensi dell’articolo 11.
SDAT fa notare che l’espressione “specie facilmente confondibili” potrebbe provocare problemi nella prassi. Secondo DGHT l’espressione è variamente interpretabile e complicherebbe l’esecuzione, ragione per cui deve essere eliminata.
Secondo Pro Natura occorre precisare se si tratta di altre specie che possono essere facilmente confuse oltre a quelle già menzionate nell’allegato della CITES. Zooschweiz ritiene che le specie di fauna e di flora facilmente confondibili siano già menzionate al capoverso 1 lettera a, purché si tratti di specie elencate nell’allegato II della CITES. Sarebbe infatti inspiegabile un’equiparazione tra specie facilmente confondibili, che non sono già protette dalla CITES, e specie protette. Di norma, per queste specie non potrebbe essere richiesta un’autorizzazione di esportazione o di riesportazione poiché il Paese di origine o di provenienza non rilascerebbe tale documento per specie dichiarate facilmente confondibili soltanto dalla Svizzera. L’articolo 2 capoverso 2 rappresenterebbe un ostacolo al commercio non tariffario e deve pertanto essere stralciato. L’articolo 8 capoverso 2 lettera b deve invece essere mantenuto a fini del controllo affinché, con i mezzi disponibili, si possa verificare al momento dell’importazione se si tratta di una specie protetta o “apparente”.
Capoverso 3
ASTAG, UPSC, ASNB, Conigli di razza, Piccioni di razza, Volatili di razza, ASR, ZUN, Piccoli animali CH e Uccelli ornamentali partono dal presupposto che quando gli elenchi delle specie di fauna e di flora protette verranno elaborati o aggiornati si svolgerà una consultazione. Essi temono che la disposizione relativa alle specie di fauna e di flora facilmente confondibili con quelle protette dalla CITES comporti