Rapporto LF-CITES

Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 18 pagine

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forti limitazioni nell’ambito della detenzione di uccelli ornamentali e di piccioni mettendo così a rischio la biodiversità.

SwissFur chiede che negli elenchi siano indicate esatte denominazioni latine.

Articolo 3

Lettera a

Zooschweiz chiede di specificare meglio la definizione di “esemplariˮ (proposta di formulazione: esemplari: animali vivi e morti nonché piante di specie protette, parti facilmente riconoscibili di questi animali e piante e prodotti derivati nonché altri prodotti da cui si evince, grazie un giustificativo, alla confezione, a un marchio o a una dicitura, che si tratta di parti o prodotti di specie di fauna e di flora protette).

Sukki chiede di stralciare la dicitura “parti di tali esemplari nonché i prodotti derivanti da tali esemplari” e di aggiungere “…nella misura in cui non sia disciplinato altrimenti nell’ambito delle disposizioni d’eccezione della versione svizzera dell'elenco CITES degli allegati I-II (piante)” poiché secondo la CITES i semi e le loro piante giovani riprodotte artificialmente dell’allegato II-taxa (ad es. Cactaceae) non sono più soggetti all’obbligo di documentazione.

Lettera b

Zooschweiz fa notare che la definizione di “circolazioneˮ estende il campo d’applicazione alla circolazione interna generando una situazione di concorrenza con la legge sulla caccia. In virtù della LF-CITES le misure attuate all’interno del Paese potrebbero riferirsi soltanto agli esemplari che sono o sono stati oggetto della circolazione internazionale. Nell’UE tutto ciò è disciplinato diversamente dato che i controlli al confine tra gli Stati membri, che sono contemporaneamente anche parti contraenti della CITES, non esistono più e sono stati sostituiti da meccanismi di controllo interni. Questi ultimi comporterebbero ingenti oneri d’esecuzione, che in Germania, ad esempio, sono stati delegati alle autorità di grado inferiore preposte alla protezione della natura (ovvero le città e i distretti rurali).

Conigli di razza, Piccioni di razza, Volatili di razza, ASR, ZUN, Piccoli animali CH e Uccelli ornamentali sono sorpresi del fatto che nel rapporto esplicativo si parli anche di esposizioni di animali e che ciò lasci intendere che saranno applicati altri oneri al settore delle esposizioni. Gli attuali oneri, secondo loro, sarebbero sufficienti e tale ambito non dovrebbe subire ulteriori limitazioni.

Articolo 4

Considerazioni generali:

L’UDC chiede di stralciare l'articolo 4 (competenza del Consiglio federale di concludere trattati internazionali) poiché vi è il rischio che tale articolo collida con il diritto nazionale ed eluda il Parlamento in quanto legislatore.

Capoverso 3

FH approva la competenza dell’UFV di convalidare le modifiche agli allegati della CITES, di esprimere o ritirare riserve e di apportare autonomamente le modifiche necessarie agli elenchi delle specie di fauna e di flora protette stilati dal DFE.