Rapporto LF-CITES
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 18 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 4Fedlex · Rapporto sui risultati
ritiene che alla Confederazione Svizzera − Paese caratterizzato da un federalismo collaudato – vengano concessi troppe competenze o troppo potere. Secondo SGKS il progetto contiene limitazioni e inasprimenti sproporzionati che esulano dalla CITES e che complicherebbero il transito al confine a causa delle disposizioni più rigorose rispetto a quelle dell’UE.
SVS fa notare che la detenzione di animali in giardini zoologici solleva sempre più interrogativi fra gli organismi attivi nel campo dell’ecologia, portando talvolta a un rifiuto assoluto di detenere animali selvatici. La detenzione di animali negli zoo favorirebbe invece notevolmente l’accettazione da parte della popolazione e costituirebbe uno strumento importante per la ricerca e la formazione nell’ambito della protezione degli animali, dell’etnologia e della zoologia. Questo criterio terrebbe conto dell’articolo 3 della direttiva 1999/22/CE del Consiglio dell’UE, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. SVS chiede di introdurre un articolo simile nell’attuale progetto di legge. Zooschweiz vorrebbe anche che l’articolo 3 della succitata direttiva UE venga ripreso, verificando tuttavia qual è la legge più adatta (LF-CITES, LPAn, LPN).
Per quanto riguarda la terminologia tedesca utilizzata nel progetto di legge, secondo Zooschweiz l’espressione “das CITES” disturberebbe la sensibilità linguistica dato che gli acronimi inglesi che contengono una C per “Convention” sono considerati femminili (“die CBD”, “die CMS”, “die ICRW”). Esso propone di considerare la CITES un nome femminile, di utilizzare CITES senza articolo o di parlare, come fatto finora nell’ordinanza sulla conservazione delle specie, de “la Convezione”.
Osservazioni sui singoli articoli Articolo 2
Considerazioni generali
Il PS, PSA, BirdLife, WWF e ProNatura ritengono che il progetto di legge debba essere compatibile con il diritto comunitario ed essere quanto meno conforme alle disposizioni dell’UE. La quantità delle specie di fauna e di flora protette dovrebbe corrispondere almeno a quella prevista dal regolamento europeo. Secondo il WWF occorre perseguire un adeguamento a tali regole, più severe, per quanto riguarda la CITES al fine di garantire la coerenza a livello europeo nell’ambito del commercio di specie minacciate di estinzione. Le disposizioni vigenti (regolamento UE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) esulerebbero dai criteri CITES, vietando il commercio di altre specie non protette dalla CITES.
Capoverso 1
Lettera b
Zooschweiz chiede di considerare specie di fauna e di flora protette soltanto quelle elencate negli allegati I-III della CITES. L’estensione dell’espressione “specie di fauna e di flora protetteˮ già presente nell’ordinanza sulla conservazione delle specie del 2007 corrisponderebbe all’articolo 3 paragrafo 2 lettera c i) del regolamento (CE) n. 338/97. Vista l’eliminazione dei controlli al confine, sarebbe sensato cercare di avvicinarsi all’UE. D’altro canto, questa regolamentazione ha suscitato forti critiche da parte dei Paesi in via di sviluppo, che la percepiscono come