Rapporto LF-CITES
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 18 pagine
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limitato agli esemplari di specie elencate nell’allegato I della CITES che non sono stati riprodotti artificialmente, come previsto dalla CITES. L’articolo 9 capoverso 2 deve dunque essere eliminato modificando anche l’articolo 8.
FH chiede che il progetto di legge tenga conto delle raccomandazioni del Comitato permanente, approvate in occasione della Conferenza degli Stati a Doha nel marzo 2010, rinunciando al criterio dell’autorizzazione d’importazione per piccoli prodotti in pelle di coccodrillo (ad esempio cinturini di orologio).
Articolo 11
FR parte dal presupposto che la LF-CITES non sia applicabile retroattivamente. Di conseguenza, per gli esemplari acquistati prima dell’entrata in vigore della CITES (per la Svizzera il 1° luglio 1975) non si dovrebbe disporre dei documenti menzionati all’articolo 11.
IWMC-CH fa notare che la maggior parte della popolazione svizzera possiedono perlopiù esemplari elencati negli allegati II e III della CITES senza saperlo e senza disporre di giustificativi che ne attestino la provenienza, l’origine e la legalità. Soprattutto per queste specie, l’obbligo della prova sarebbe esagerato. Nella maggior parte dei casi, attuare la disposizione sarebbe impossibile oltre che irrilevante. EXOTIS afferma che già da decenni e da diverse generazioni vi sono proprietari di uccelli che possiedono alcune specie elencate negli allegati I-III della CITES (pappagalli, pappagallini, estrildidi). Per tutti questi animali sarebbe impossibile fornire la prova della provenienza e dell’origine. Pertanto, a partire da una certa data, gli animali notificati dovrebbero essere considerati legali. Anche CITS afferma che da anni se non da decenni molti privati detengono o allevano migliaia di tartarughe (in gran parte tartarughe terrestri europee) figuranti negli allegati I-III della CITES. La maggior parte di queste tartarughe sono sprovviste di un documento d’importazione che ne attesti la provenienza. Lo stesso vale per gli esemplari allevati a posteriori per i quali finora non è mai stato richiesto un documento. Il legislatore non intende in alcun modo mettere i proprietari in una situazione di illegalità né sequestrare gli animali come prevede l’articolo 17. Pertanto, per le specie meno protette e presenti in vari luoghi della Svizzera che figurano negli allegati II e III della CITES devono essere adottate disposizioni derogatorie, mentre per le altre specie deve essere sancita una regolamentazione transitoria poco onerosa, conforme alle esigenze dei cittadini, e facilmente attuabile.
CITS propone di integrare l’articolo 11 con un capoverso 3 che attribuisca al Consiglio federale, analogamente all’articolo 9 capoverso 2, la competenza di definire eccezioni per determinate specie molto frequenti. In tal modo, si potrebbero ridurre notevolmente gli oneri d’esecuzione almeno nell’ambito delle tartarughe e si migliorerebbe l’accettazione da parte della popolazione. CITS chiede inoltre una disposizione transitoria per gli esemplari acquistati in base al diritto precedente.
Sukki ritiene che l’obbligo di prova richiesto non possa essere soddisfatto qualora l’articolo 9 capoverso 2 preveda deroghe all’obbligo di autorizzazione. Inoltre, sarebbe difficile provare il possesso legale se le piante in coltura vengono riprodotte artificialmente dallo stesso proprietario (tramite talee o semina). In base all’articolo 9 capoverso 2, Sukki chiede di inserire a livello di ordinanza delle deroghe all’obbligo di tenere un registro di controllo degli effettivi presenti prima della CITES e in relazione con le modifiche degli allegati alla CITES. L’obbligo di prova