Rapporto LF-CITES
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 18 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati
Capoverso 1 lettera b e capoverso 2
USC, SOBV, SKMV, PSL, FSAB, FSAC, Suisseporcs, SHB e ASR chiedono di eliminare l’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 lettera b.
Conigli di razza, Piccioni di razza, Volatili di razza, ASR, ZUN, Piccoli animali CH e Uccelli ornamentali ritengono che il capoverso 2 non debba servire a istituire un obbligo di autorizzazione applicato soltanto dalla Svizzera.
Articolo 9
Considerazioni generali
HN chiede l’eliminazione dell’articolo 9. Le deroghe consentirebbero infatti di aggirare le altre prescrizioni. In base all’articolo 9 capoverso 2 lettera a gli esemplari vivi di specie protette che sono stati uccisi illegalmente in un altro Paese potrebbero essere importati in Svizzera legalmente. L’articolo 9 capoverso 2 consentirebbe il commercio di specie protette con il pretesto dei fini scientifici. La Svizzera deve dare l’esempio a livello internazionale rinunciando a introdurre deroghe. Anche PS, PSA, BirdLife e Pro Natura hanno esplicitamente criticato la possibilità di deroga all’obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per l’importazione e l’esportazione di articoli adibiti a uso privato. Non è chiaro perché debbano essere consentite le importazioni e le esportazioni private di specie protette. Inoltre, non sarebbero stati menzionati i criteri da soddisfare. Occorre valutare l’eventualità di applicare agli articoli già in possesso dei proprietari prima dell’entrata in vigore della CITES una regolamentazione analoga a quella contenuta nel regolamento (CE) n. 338/97.
Economiesuisse si dichiara a favore di un’interpretazione più ampia dell’articolo 9. Il Consiglio federale deve avvalersi della possibilità di escludere l’importazione e l’esportazione di determinate specie di fauna e di flora dall’obbligo di autorizzazione.
Capoverso 1
FH appoggia la deroga per gli esemplari adibiti a uso privato. È importante che i turisti con un orologio acquistato in Svizzera possano lasciare il Paese senza autorizzazione d’esportazione. Lo stesso dovrebbe valere anche per l’importazione (ad esempio per i cittadini svizzeri che importano un orologio dall’estero).
UNI/ETH e CPF chiedono di prevedere deroghe all’obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per fini scientifici non professionali anche per specie protette di animali vivi nonché parti di tali esemplari (campioni di animali vivi come ciuffi di peli, sangue, secrezioni). Per la scienza è importante poter importare in modo rapido e semplice campioni di animali vivi, come ciuffi di peli, sangue, secrezioni ecc. che non hanno un influsso negativo sull’effettivo di provenienza. I progetti scientifici per i quali sono necessari tali campioni sono solitamente finalizzati alla conservazione delle specie.
Capoverso 2
SKGS osserva che sebbene il Consiglio federale applichi l’articolo 9 capoverso 2 nella maniera più ampia possibile, rimarrebbe sempre l’obbligo relativo all’autorizzazione d’importazione per gli esemplari di specie di flora riprodotti artificialmente di cui all’allegato I della CITES. Tale obbligo dovrebbe essere