Rapporto LF-CITES

Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 18 pagine

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SG ritiene opportuno sancire a livello di legge i diritti di accesso degli organi di controllo analogamente all’esecuzione nell’ambito delle epizoozie e della protezione degli animali.

Sukki afferma che i controlli degli effettivi devono svolgersi in occasione dei controlli generali. La disposizione si rivolgerebbe quindi a tutti i proprietari di esemplari rilevanti dal punto di vista della CITES. Secondo l’articolo 12 i controlli degli effettivi sarebbero tuttavia previsti soltanto per le aziende commerciali e non per i privati. Ai fini dell’adeguamento all’articolo 12, nell’articolo 14 deve essere specificato in quali ambiti vanno eseguiti i controlli degli effettivi, ovvero quali istituzioni, persone o aziende devono effettuare un controllo completo degli effettivi.

Articolo 15

Conigli di razza, Piccioni di razza, Volatili di razza, ASR, ZUN, Piccoli animali CH e Uccelli ornamentali fanno notare che in questo articolo (controllo al momento dell’importazione, del transito e dell’esportazione) non sono menzionate le esposizioni. I controlli in occasione delle esposizioni non dovrebbero quindi essere sanciti a livello di ordinanza. In caso contrario, dovrebbero figurare nell’elenco e occorrerebbe fissare regolamentazioni chiare e semplici per l’attuazione. I controlli, poi, dovrebbero essere più semplici rispetto a quelli previsti al momento dell’importazione, del transito e dell’esportazione.

Articolo 17

Il PS, PSA, BirdLife, WWF e Pro Natura chiedono, con riferimento alla risoluzione 10.7 della CITES (“Disposal of confiscated live specimenˮ), una regolamentazione volta a stabilire che gli esemplari vivi sequestrati siano, per quanto possibile, rimessi in libertà nel Paese di origine. Il reinserimento nell’habitat naturale dovrebbe soddisfare i requisiti di protezione degli animali e necessiterebbe del consenso o della capacità del Paese di origine (WWF).

EXOTIS replica in merito all’articolo 1 lettera f (sequestro dopo il controllo all’interno del Paese per mancanza di documenti validi o della prova della circolazione legale) che per molte specie di uccelli detenuti privatamente non esistono documenti. Inoltre, ci si chiede dove e come vengano ricoverati gli esemplari sequestrati, soprattutto se si trattasse di centinaia di esemplari di parrocchetti frontegialla.

Articolo 18

PSA, BirdLife e ProNatura chiedono che l’opinione pubblica venga informata delle confische. Secondo il WWF, le statistiche annuali delle merci, delle piante e degli animali confiscati dovrebbero essere rese pubbliche.

Zooschweiz ritiene opportuno prevedere la confisca così come descritta all’articolo 36 dell’ordinanza sulla conservazione delle specie anche per i beni senza padrone.

Articolo 23