Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 24 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 9Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 9 Proprietario dei dati
1L'autorità svizzera competente in materia di visti è proprietaria dei dati che ha registrato al momento del deposito della domanda di visto.
2Resta proprietaria dei dati registrati al momento della decisione di rilascio del visto o della proroga del visto.
3L'autorità che copia le impronte digitali figuranti in un fascicolo di domanda del C-VIS diviene proprietaria del nuovo fascicolo così creato.
4Un unico Stato è proprietario dei fascicoli di domanda collegati ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 4 del regolamento VIS CE. Solo tale Stato è autorizzato a creare o modificare i collegamenti creati tra vari membri del gruppo.
5Solo lo Stato proprietario di un fascicolo di domanda di visto è autorizzato a collegarlo a uno o più altri fascicoli del richiedente interessato o a sopprimere tali collegamenti.
Approvazione Cantone: TG Associazioni mantello dell'economia:
Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC
Nessuna osservazione
TAF
Art. 10 Accesso al sistema nazionale d'informazione visti (art. 109c LStr)
1I servizi seguenti possono accedere in rete ai dati del sistema nazionale d'informazione visti per svolgere i propri compiti:
a. presso l’UFM:
1. la Divisione Ammissione Dimora: nel quadro dei compiti legati al settore dei visti, dei documenti di viaggio e d’identificazione,
2. l’Ambito direzionale Asilo e ritorno: nel quadro dell’esame delle domande d’asilo,
3. il Servizio dei fascicoli: ai fini dell’archiviazione,
4. la Sezione informatica e statistica: per effettuare le statistiche sui visti,
5. la Divisione Ammissione Mercato del lavoro: per esaminare le domande sottostanti al diritto in materia di stranieri;
b. i posti di confine delle polizie cantonali e il Corpo delle guardie di confine: per effettuare i controlli d’identità ed emanare visti eccezionali;
c. le rappresentanze svizzere all’estero e la missione svizzera presso l’ONU a Ginevra: per procedere all’esame delle domande di visto;
d. il Segretariato di Stato, la Direzione politica e le Mansioni consolari della Direzione delle risorse del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE): per l’esame delle richieste di visto e dei ricorsi nella sfera di competenze del Dipartimento;
e. l’Ufficio centrale di compensazione: per l’esame delle domande di prestazioni nonché per l’assegnazione e la verifica del numero d’assicurato AVS;
f. presso l’Ufficio federale di polizia (fedpol):
1. il Servizio giuridico: per decidere eventuali misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI),
2. il servizio incaricato della gestione del sistema informatizzato di ricerca RIPOL: per l’identificazione delle persone nell’ambito del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 15 ottobre 2008,
3. i servizi competenti in materia di corrispondenza Interpol e la Centrale operativa: per l’identificazione delle persone in relazione con i compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia, segnatamente nell’ambito della cooperazione con l’Ufficio europeo di polizia (Europol),
Pag. 9