Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 24 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati
Approvazione Cantone: TG Associazioni mantello dell'economia:
Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC
Nessuna osservazione
TAF
Art. 25 Comunicazione di dati a Stati terzi o a organizzazioni internazionali
1I dati trattati nel sistema nazionale d'informazione visti e nel C-VIS non possono essere comunicati a uno Stato terzo o a un’organizzazione internazionale.
2In un caso individuale, i dati seguenti del C-VIS relativi a una persona possono essere comunicati a uno Stato terzo o a un’organizzazione internazionale ai sensi dell'allegato del regolamento VIS CE per dimostrare l’identità di un cittadino di Paese terzo, anche ai fini del ritorno, se sono adempite le condizioni dell’articolo 31 del regolamento VIS CE:
a. cognome, cognome di nascita, nomi, sesso, data della domanda, luogo e Paese di nascita;
b. cittadinanza attuale e cittadinanza alla nascita;
c. tipo e numero del documento di viaggio, autorità che lo ha rilasciato e data di rilascio e di scadenza;
d. residenza;
e. per i minori, cognomi e nomi del detentore dell'autorità parentale o del tutore legale.
3I dati del sistema nazionale d'informazione visti possono essere comunicati in un caso individuale conformemente all'articolo 105 LStr.
Approvazione Cantone: TG Associazioni mantello dell'economia:
Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC
Nessuna osservazione
TAF
Art. 26 Delega di compiti nel quadro della procedura del visto (art. 98b LStr)
1Il DFAE e l'UFM si accertano che il diritto dello Stato terzo in cui è mandatato un prestatore di servizi garantisca il rispetto della protezione dei dati.
2Il DFAE conclude una convenzione con i prestatori di servizi incaricati di svolgere taluni compiti nel quadro della procedura del visto, conformemente all'articolo 43 paragrafo 2 e all'allegato X del codice dei visti CE.
3Spetta al DFAE:
a. verificare la solvenza e l’affidabilità dei prestatori di servizi incaricati;
b. verificare che i prestatori di servizi rispettino le condizioni e modalità stabilite nella convenzione di cui al capoverso 2;
c. controllare l'attuazione della convenzione di cui al capoverso 2, conformemente all'articolo 43 paragrafo 11 del codice dei visti CE;
d. formare il prestatore di servizi esterno affinché abbia le conoscenze necessarie per fornire un servizio adeguato e comunicare informazioni sufficienti ai richiedenti;
e. garantire che i dati trasferiti alle rappresentanze svizzere siano resi sicuri ai sensi dell'articolo 44 del codice dei visti CE.
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