Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 24 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati
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TAF
Art. 19 Scambio di dati con Stati dell'UE nei cui confronti non è entrato in vigore il regolamento VIS CE
1Gli Stati membri dell’UE nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS CE possono rivolgere le loro domande per l'ottenimento di dati del C-VIS alle autorità di cui agli articoli 15 e 16.
2L’esame di queste domande compete alla Centrale operativa di fedpol.
3La procedura è retta dall’articolo 17.
4La Centrale operativa di fedpol può rivolgere una domanda all’autorità competente di uno Stato membro dell’UE nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS CE, al fine di ottenere informazioni in materia di visti.
Approvazione Cantone: TG Associazioni mantello dell'economia:
Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC
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TAF
Art. 20 Principio del trattamento
Solo le autorità che hanno registrato i dati trasmessi al C-VIS sono abilitate a modificarli.
Approvazione Cantone: TG Associazioni mantello dell'economia:
Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC
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TAF
Art. 21 Conservazione dei dati nel sistema nazionale d'informazione visti
1I dati del sistema nazionale d'informazione visti sono conservati al massimo cinque anni.
2Il termine inizia a decorrere:
a. dalla data di scadenza del visto: in caso di rilascio di un visto;
b. dalla nuova data di scadenza del visto: in caso di proroga di un visto;
c. dalla data in cui il fascicolo di una domanda è creato nel sistema nazionale d'informazione visti: in caso di ritiro, chiusura o interruzione della domanda;
d. dalla data della decisione dell’autorità incaricata dei visti: in caso di rifiuto, annullamento o revoca di un visto.
Approvazione Cantone: TG Associazioni mantello dell'economia:
Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC
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