Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 24 pagine
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4. i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale: per l’identificazione delle persone in relazione con lo scambio d’informazioni di polizia e in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria nonché nell’ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia,
5. il servizio competente in materia di documenti d’identità e di ricerche di persone scomparse: per le ricerche concernenti la dimora delle persone,
6. il servizio incaricato della gestione dell’AFIS: per l’identificazione di persone ai sensi dell’articolo 102 capoverso 1 LStr,
7. il servizio competente presso l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro: per l’identificazione delle persone e l’accertamento del loro statuto di dimora effettuati nell’ambito dei suoi compiti legali nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 23 della legge federale del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro;
g. le autorità migratorie cantonali e comunali e le autorità cantonali di polizia: per l’adempimento dei loro compiti in materia di stranieri;
h. gli uffici di stato civile e le loro autorità di vigilanza nonché l’Ufficio federale dello stato civile: per l’esame della regolarità del soggiorno in Svizzera dei fidanzati che non sono ancora cittadini svizzeri e per la comunicazione all’autorità competente dell’identità dei fidanzati che non hanno fornito prova del loro soggiorno regolare;
i. la Divisione dell’assistenza giudiziaria internazionale dell’Ufficio federale di giustizia: in relazione con procedure di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale;
j. il Servizio informazioni della Confederazione: per l’esame delle misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla LMSI;
k. il Tribunale amministrativo federale: per l’istruzione dei ricorsi conformemente alla LStr.
2I diritti d'accesso sono retti dall'allegato 2.
Approvazione Cantone: TG Associazioni mantello dell'economia:
Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC
L'articolo 10 capoverso 1 lettera h concerne l'ASUSC, la quale auspica che gli ufficiali di stato civile godano di accessi per quanto possibile estesi ai sistemi d'informazione sui visti, in modo da poter adempiere ai loro nuovi compiti nel contesto del controllo della legalità del soggiorno dei fidanzati stranieri. L'ASUSC chiede di avere il maggiore accesso possibile ai dati del sistema nazionale d'informazione visti al fine di compiere al meglio la sua missione.
Nessuna osservazione
TAF
Art. 11 Consultazione in rete del C-VIS (art. 109a LStr)
1I servizi seguenti possono consultare in rete i dati del C-VIS per svolgere i propri compiti:
a. presso l’UFM:
1. la Divisione Ammissione Dimora: nel quadro dei compiti legati al settore dei visti,
2. le sezioni Dublino dell’UFM nonché i collaboratori dei Centri di registrazione e procedura: al fine di determinare lo Stato Dublino responsabile per l’esame di una domanda d’asilo,
3. l’Ambito direzionale Asilo e ritorno: in vista dell’esame delle domande d’asilo in merito alle quali la Svizzera è chiamata a decidere,
4. la Sezione informatica e statistica: per effettuare le statistiche sui visti conformemente all’articolo 17 del regolamento VIS CE;
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