Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 24 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 18Fedlex · Rapporto sui risultati
4Le rappresentanze svizzere possono, in collaborazione con altre rappresentanze di Stati Schengen, condividere il medesimo prestatore di servizi. In tal caso, i compiti di cui al capoverso 3 sono svolti in collaborazione.
5La Svizzera è responsabile in caso di disattenzione da parte dei prestatori di servizi degli obblighi relativi ai dati personali dei richiedenti dei visti.
6Per i loro servizi, i prestatori di servizi esterni possono fatturare spese che oltrepassano gli emolumenti usuali percepiti per il rilascio del visto secondo il principio della copertura delle spese effettive. Conformemente all'articolo 17 paragrafo 4 del codice dei visti CE, l'emolumento prelevato non deve superare la metà dell'emolumento di visto.
7Conformemente all'articolo 42 del codice dei visti CE, i consoli onorari possono altresì essere autorizzati a svolgere uno o tutti i compiti di cui all’articolo 43 paragrafo 6 del codice dei visti CE.
Approvazione Cantone: TG Associazioni mantello dell'economia:
Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC
Nessuna osservazione
TAF
Art. 27 Diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati
1Chiunque fa valere il proprio diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione di dati del sistema nazionale d'informazione visti o del C-VIS deve dimostrare la propria identità e presentare una domanda scritta all’UFM.
2L'UFM tratta la domanda di diritto d’accesso d'intesa con l’autorità che ha registrato i dati nel sistema nazionale d'informazione visti o lo Stato che ha trasferito i dati nel C-VIS.
3Registra tutte le domande di diritto d’accesso.
4Se una persona fa valere il proprio diritto di rettifica e cancellazione di dati del C-VIS che non sono stati registrati dalla Svizzera, quest'ultima deve contattare entro 14 giorni lo Stato che ha registrato i dati sui visti e trasmettergli la domanda. L'UFM informa l’interessato della trasmissione della domanda.
5Tratta senza indugio le domande d’accesso, di rettifica o di cancellazione.
6Conferma per scritto e senza indugio all’interessato tutte le rettifiche o cancellazioni di dati, oppure gli comunica che non è disposto a rettificare o cancellare i dati e per quali motivi.
Approvazione Cantone: TG Associazioni mantello dell'economia:
Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC
Nessuna osservazione
TAF
Art. 28 Obbligo d’informare
1Al momento di rilevare i dati biometrici e personali del richiedente, questi è informato per scritto:
a. dell’identità del detentore della collezione;
b. delle finalità del trattamento dei dati nel sistema nazionale d'informazione visti e nel C-VIS;
c. delle categorie di destinatari dei dati;
d. della durata di conservazione dei dati nel sistema nazionale d'informazione visti e nel C-VIS;
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