Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 24 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 20Fedlex · Rapporto sui risultati

Art. 31 Statistiche

1Sulla base dei dati contenuti nel sistema nazionale d'informazione visti, l’UFM, nella misura in cui sia necessario per adempiere i suoi compiti legali e in collaborazione con l’Ufficio federale di statistica, allestisce statistiche periodiche.

2L'UFM pubblica le statistiche più importanti.

3Su richiesta, può mettere a disposizione di autorità nonché di persone private od organizzazioni i dati statistici complementari di cui necessitano.

4In collaborazione con l'Ufficio federale di statistica può parimenti effettuare statistiche concernenti il C-VIS. Gli accessi a tal fine sono retti dall’allegato 3.

5In nessun caso le statistiche devono consentire di trarre conclusioni nei confronti degli interessati.

Approvazione Cantone: TG Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 32 Consulenza in materia di protezione dei dati

1Il consulente per la protezione dei dati del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) contribuisce a far rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati. Coordina l’esecuzione dei compiti di cui al capoverso 2 con gli uffici coinvolti.

2I consulenti per la protezione dei dati degli uffici coinvolti, ciascuno nel proprio settore, si occupano di:

a. informare le persone che trattano i dati;

b. istruire queste persone;

c. effettuare i controlli necessari;

d. colmare tempestivamente le lacune;

e. comunicare al consulente per la protezione dei dati del DFGP le esigenze in materia di coordinamento.

Approvazione Cantone: TG Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 33 Vigilanza sul trattamento dei dati

1Le autorità cantonali di protezione dei dati e l’IFPDT collaborano attivamente nell’ambito delle rispettive competenze e provvedono a una vigilanza coordinata sul trattamento dei dati personali.

2Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest’ultimo funge da referente nazionale.

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