Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 24 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 20Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 31 Statistiche
1Sulla base dei dati contenuti nel sistema nazionale d'informazione visti, l’UFM, nella misura in cui sia necessario per adempiere i suoi compiti legali e in collaborazione con l’Ufficio federale di statistica, allestisce statistiche periodiche.
2L'UFM pubblica le statistiche più importanti.
3Su richiesta, può mettere a disposizione di autorità nonché di persone private od organizzazioni i dati statistici complementari di cui necessitano.
4In collaborazione con l'Ufficio federale di statistica può parimenti effettuare statistiche concernenti il C-VIS. Gli accessi a tal fine sono retti dall’allegato 3.
5In nessun caso le statistiche devono consentire di trarre conclusioni nei confronti degli interessati.
Approvazione Cantone: TG Associazioni mantello dell'economia:
Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC
Nessuna osservazione
TAF
Art. 32 Consulenza in materia di protezione dei dati
1Il consulente per la protezione dei dati del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) contribuisce a far rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati. Coordina l’esecuzione dei compiti di cui al capoverso 2 con gli uffici coinvolti.
2I consulenti per la protezione dei dati degli uffici coinvolti, ciascuno nel proprio settore, si occupano di:
a. informare le persone che trattano i dati;
b. istruire queste persone;
c. effettuare i controlli necessari;
d. colmare tempestivamente le lacune;
e. comunicare al consulente per la protezione dei dati del DFGP le esigenze in materia di coordinamento.
Approvazione Cantone: TG Associazioni mantello dell'economia:
Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC
Nessuna osservazione
TAF
Art. 33 Vigilanza sul trattamento dei dati
1Le autorità cantonali di protezione dei dati e l’IFPDT collaborano attivamente nell’ambito delle rispettive competenze e provvedono a una vigilanza coordinata sul trattamento dei dati personali.
2Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest’ultimo funge da referente nazionale.
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