Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 24 pagine

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b. i posti di confine delle polizie cantonali e il Corpo delle guardie di confine: per emanare visti eccezionali;

c. le rappresentanze svizzere all’estero e la missione svizzera presso l’ONU a Ginevra: per procedere all’esame delle domande di visto;

d. il Segretariato di Stato e la Direzione politica del DFAE: per l’esame delle richieste di visto nella sfera di competenze del Dipartimento;

e. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia competenti:

1. per effettuare il controllo alle frontiere esterne Schengen e sul territorio svizzero,

2. per procedere alla verifica dell’identità del detentore del visto, esaminare l’autenticità del visto o verificare se sono adempite le condizioni d’entrata o di soggiorno sul territorio svizzero,

3. per identificare le persone non detentrici di un visto che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o di soggiorno sul territorio svizzero;

f. le autorità migratorie cantonali e i Comuni ai quali i Cantoni hanno delegato le loro competenze: per svolgere i loro compiti in materia di visti.

2In qualità di punto d'accesso centrale, la Centrale operativa di fedpol può consultare in rete i dati del C-VIS.

3I diritti di consultazione sono retti dall'allegato 3.

Approvazione Cantone: TG Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Rigetto Cantone: Associazioni mantello dell'economia: Altre cerchie interessate: ASCPM

L'ASCPM vorrebbe che le autorità di polizia delle Città, in quanto autorità di municipali polizia, godessero di un accesso diretto al C-VIS alla stregua delle autorità cantonali di polizia (art. 11 cpv. 1 lett. e). Questa richiesta è già stata formulata dalle autorità di sicurezza nel quadro del recepimento del regolamento sul sistema d'informazione visti e della decisione relativa all'accesso ai dati del C-VIS. Tale osservazione vale anche per l'articolo 9 dell'ordinanza transitoria.

Nessuna osservazione

TAF

Art. 12 Consultazione alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero

1La consultazione del C-VIS ai fini di controllo presso i punti di attraversamento delle frontiere esterne Schengen è effettuata conformemente all’articolo 18 paragrafi 1 e 2 del regolamento VIS CE, in base al numero della vignetta di visto, da solo o in combinazione con la verifica delle impronte digitali del detentore del visto.

Le categorie di dati di cui all’articolo 18 paragrafo 4 del regolamento VIS CE possono essere consultate se la ricerca dà un risultato positivo.

2La consultazione del C-VIS ai fini di controllo dell’identità del detentore del visto e dell’autenticità del visto e della verifica delle condizioni d’entrata o di soggiorno sul territorio è effettuata conformemente all’articolo 19 paragrafo 1 del regolamento VIS CE, in base al numero della vignetta di visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del detentore del visto oppure unicamente del numero della vignetta di visto.

Le categorie di dati di cui all’articolo 19 paragrafo 2 del regolamento VIS CE possono essere consultate se la ricerca dà un risultato positivo

3Per i detentori del visto le cui impronte digitali non possono essere utilizzate, la ricerca è effettuata in base al solo numero della vignetta di visto.

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