Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 24 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 22 Cancellazione dei dati
1Se una persona acquista la cittadinanza svizzera:
a. le autorità competenti in materia di visti cancellano senza indugio il fascicolo della domanda della persona interessata e i legami con i fascicoli del coniuge o dei figli, oppure del gruppo con cui ha viaggiato, purché i dati relativi alla domanda siano stati registrati dalle autorità svizzere;
b. l'UFM informa senza indugio lo o gli Stati Schengen che hanno registrato i dati relativi al visto.
2Le autorità competenti in materia di cittadinanza sono tenute a informare l’UFM (Sezione Basi visti) di tutte le naturalizzazioni.
3Se il rifiuto del visto è annullato dall’autorità di ricorso competente, i dati relativi al rifiuto del rilascio sono cancellati dall’autorità che ha rifiutato il visto.
Approvazione Cantone: TG Associazioni mantello dell'economia:
Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC
Nessuna osservazione
TAF
Art. 23 Qualità dei dati
1L'UFM si accerta che i dati siano esatti e che il trattamento dei dati nel sistema nazionale d'informazione visti sia lecito.
2In presenza di elementi che indichino che i dati sono inesatti o non sono stati trattati conformemente al diritto, l’UFM è informato immediatamente.
3L'UFM adotta le misure necessarie non appena viene a conoscenza di dati inesatti o di un trattamento non conforme al diritto.
Approvazione Cantone: TG Associazioni mantello dell'economia:
Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC
Nessuna osservazione
TAF
Art. 24 Conservazione dei dati del C-VIS
1Nessun dato estratto dal C-VIS può essere conservato nel sistema nazionale d'informazione visti o in un’altra collezione di dati nazionale.
2Se necessario in un caso individuale, taluni dati del C-VIS possono essere conservati nel sistema nazionale d'informazione visti per una durata limitata al trattamento del caso in esame, conformemente all'articolo 30 del regolamento VIS CE.
3Le autorità di cui agli articoli 15 e 16 sono tenute a distruggere i dati che hanno ottenuto dalla Centrale operativa di fedpol, a meno che si siano rivelati necessari conformemente ai fini della decisione VIS UE.
4L'utilizzo di dati non conforme ai capoversi 1-3 costituisce un utilizzo fraudolento di dati ai sensi dell’articolo 120d LStr.
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