Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 24 pagine
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4Se la verifica non dà esito oppure se sussistono dubbi circa l’identità della persona, può essere effettuata una ricerca in base alle sole impronte digitali figuranti nel sistema.
5Se la ricerca in base alle impronte digitali non dà esito, può essere effettuata una ricerca in combinazione con la nazionalità attuale e quella alla nascita in base:
a. al nome, cognome, sesso, cognome alla nascita (cognome anteriore), data, luogo e Paese di nascita;
b. al tipo e al numero del documento di viaggio, all’autorità emittente e alla data di rilascio e di scadenza.
6Le categorie di dati di cui all’articolo 20 paragrafo 2 del regolamento VIS CE possono essere consultate se la ricerca dà un risultato positivo.
7Può essere effettuata una ricerca in base alle impronte digitali al solo scopo di identificare una persona non detentrice di un visto. Se le impronte digitali dell’interessato non possono essere utilizzate o se la ricerca non dà esito, può essere effettuata una ricerca conformemente al capoverso 5.
Approvazione Cantone: TG Associazioni mantello dell'economia:
Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC
Nessuna osservazione
TAF
Art. 13 Consultazione al fine di determinare lo Stato Dublino competente
1La consultazione del C-VIS al fine di determinare lo Stato Dublino competente ai sensi degli articoli 9 e 21 del regolamento (CE) n. 343/2003 è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l’asilo.
2Se la verifica in base alle impronte digitali non dà esito può essere effettuata una ricerca in combinazione con la nazionalità attuale e quella alla nascita in base:
a. al nome, cognome, sesso, cognome alla nascita (cognome anteriore), data, luogo e Paese di nascita;
b. al tipo e al numero del documento di viaggio, all’autorità emittente e alla data di rilascio e di scadenza.
3Se la ricerca dà un risultato positivo e se è stato rilasciato o prorogato un visto scaduto oltre sei mesi prima del deposito della domanda d’asilo, possono essere consultate le categorie di dati di cui all’articolo 21 paragrafo 2 del regolamento VIS CE.
4È possibile consultare i dati di domande collegate unicamente qualora le domande siano state collegate a motivo dell'appartenenza familiare (gruppo famiglia).
Approvazione Cantone: TG Associazioni mantello dell'economia:
Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC
Nessuna osservazione
TAF
Art. 14 Consultazione al fine di esaminare una domanda d’asilo
1La consultazione del C-VIS al fine di esaminare una domanda d’asilo è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l’asilo.
2Se la verifica in base alle impronte digitali non dà esito può essere effettuata una ricerca in combinazione con la nazionalità attuale e quella alla nascita in base:
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