Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 24 pagine
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a. al nome, cognome, sesso, cognome alla nascita (cognome anteriore), data, luogo e Paese di nascita;
b. al tipo e al numero del documento di viaggio, all’autorità emittente e alla data di rilascio e di scadenza.
3Se la ricerca dà un risultato positivo e se è stato rilasciato un visto, possono essere consultate le categorie di dati di cui all’articolo 22 paragrafo 2 del regolamento VIS CE.
Approvazione Cantone: TG Associazioni mantello dell'economia:
Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC
Nessuna osservazione
TAF
Art. 15 Autorità federali
Le autorità federali autorizzate ai sensi dell’articolo 109a capoverso 3 lettere a c LStr sono:
a. presso fedpol: la Polizia giudiziaria federale;
b. presso il Servizio informazioni della Confederazione:
1. divisione acquisizione,
2. divisione Analisi,
3. coordinazione lotta al terrorismo,
4. coordinazione servizio informazioni vietato,
5. coordinazione lotta all'estremismo,
6. coordinazione non-proliferazione,
7. ambito servizio degli stranieri;
c. presso il Ministero pubblico della Confederazione:
1. il servizio giuridico: per eseguire le decisioni prese dalla Corte penale del Tribunale penale federale, in particolare in applicazione dell’articolo 82 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA),
2. il centro di competenze Assistenza giudiziaria internazionale (ECI), Protezione dello Stato, Terrorismo/Criminalità economica (Berna), Criminalità economica/Criminalità organizzata, Riciclaggio di denaro (sedi distaccate di Losanna, Lugano e Zurigo): per la lotta contro i crimini e delitti internazionali e il perseguimento dei reati sottoposti alla giurisdizione federale secondo gli articoli 336 e 337 del Codice penale.
Approvazione Cantone: TG Associazioni mantello dell'economia:
Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC
Nessuna osservazione
TAF
Art. 16 Autorità cantonali
Le autorità cantonali autorizzate ai sensi dell'articolo 109a capoverso 3 lettera d LStr sono:
a. le polizie cantonali;
b. le polizie comunali delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano;
c. le autorità di perseguimento penale, per il tramite delle polizie cantonali.
Approvazione
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