Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 24 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 14Fedlex · Rapporto sui risultati

Cantone: TG Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

La CAIS approva il fatto che le autorità di perseguimento penale possano accedere ai dati del sistema centrale d'informazione visti mediante una domanda depositata presso le polizie cantonali.

L'ASCPM chiede di potere accedere ai dati non solo nel contesto della lotta al e della prevenzione del terrorismo o altri reati gravi, bensì anche qualora determinate persone siano sprovviste di documenti e dichiarino di aver perso il visto. Dovrebbe essere possibile consultare il sistema centrale anche nei casi rientranti nell'ambito dei controlli della legalità del soggiorno.

Nessuna osservazione

TAF

Art. 17 Procedura per l’ottenimento dei dati

1Le unità operative delle autorità autorizzate di cui agli articoli 15 e 16 presentano alla Centrale operativa di fedpol, per via elettronica, una domanda motivata d’accesso ai dati del C-VIS.

2In caso d’urgenza eccezionale, un’unità operativa può presentare una domanda anche oralmente. La Centrale operativa di fedpol tratta immediatamente la domanda e verifica successivamente se sono adempite tutte le condizioni di cui all’articolo 18 e se si trattava effettivamente di un caso eccezionale. La verifica ulteriore è effettuata immediatamente dopo il trattamento della domanda.

3Fedpol disciplina le modalità procedurali in un regolamento sul trattamento.

Approvazione Cantone: TG Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 18 Condizioni per l’ottenimento dei dati

1La Centrale operativa fedpol verifica:

a. se i dati sono necessari alla prevenzione, all’individuazione o all’investigazione di reati terroristici o di altri reati penali gravi di cui all'allegato 4;

b. se un caso specifico rende necessaria la trasmissione dei dati;

c. se vi sono motivi ragionevoli di ritenere che la trasmissione dei dati contribuirà in maniera significativa alla prevenzione, all’individuazione o all’investigazione dei reati di cui all'allegato 4.

2Se sono adempite le condizioni del capoverso 1, il punto d'accesso centrale accede al C-VIS unicamente attraverso le categorie di dati di cui all’articolo 5 paragrafo 2 della decisione del Consiglio 2008/633/GAI (decisione VIS UE).

3Se la ricerca dà un risultato positivo, il punto d'accesso centrale trasmette in modo sicuro i dati di cui all’articolo 5 paragrafo 3 della decisione VIS UE all’unità operativa.

Approvazione Cantone: TG Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

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