Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 24 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati

2 Esso statuisce in un regolamento sul trattamento dei dati segnatamente sulle misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

Approvazione Cantone: TG Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 4 Architettura del sistema nazionale d'informazione visti e trasferimento di dati

1Il sistema nazionale d'informazione visti contiene i dati relativi a ogni domanda di visto ricevibile, classificati conformemente all’allegato 2.

2I dati registrati conformemente al regolamento VIS CE sono trasferiti mediante la procedura informatizzata al C-VIS per il tramite del N-VIS.

3Tutte le modifiche o cancellazioni di dati registrati conformemente al regolamento VIS CE sono trasferite mediante la procedura informatizzata al C-VIS per il tramite del N-VIS.

4Il regolamento sul trattamento ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 disciplina in particolare il trasferimento dei dati del sistema nazionale d'informazione visti al C-VIS per il tramite del N-VIS.

Approvazione Cantone: TG Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 5 Ufficio VISION

1L’Ufficio VISION dell’UFM riceve e trasmette le domande di consultazione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento VIS CE e dell'articolo 22 del regolamento (CE) n° 810/2009 (codice dei visti CE); invia la domanda di consultazione accompagnata dal numero della domanda al C-VIS, indicando lo o gli Stati Schengen da consultare.

2Questa procedura si applica anche allo scambio d’informazioni concernenti il rilascio di visti con validità territoriale limitata, alla trasmissione di altri messaggi nel quadro della cooperazione consolare nonché alle domande di trasmissione di documenti legati alla domanda di visto, o di copie elettroniche di tali documenti conformemente all’articolo 16 paragrafo 3 del regolamento VIS CE.

3L’Ufficio VISION comunica tramite l'applicazione VISION e il VIS-Mail.

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Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

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