Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 24 pagine
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I Parte generale
1. Sintesi dei risultati dell'indagine conoscitiva
1.1. Situazione iniziale e contenuto del progetto
Occorre recepire nel diritto nazionale due sviluppi dell'acquis di Schengen. Il regolamento VIS e la decisione VIS sono atti europei notificati alla Svizzera il 16 luglio 2008 e il 25 settembre 2008. L'11 dicembre 2009 il Parlamento ha adottato in votazione finale le basi legali necessarie alla trasposizione di questi atti europei nella legge federale sugli stranieri (LStr) e nella legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA). In seguito tali basi legali sono state concretizzate in un'ordinanza.
Sistema centrale d'informazione visti (C-VIS)
Il C-VIS conterrà tutti i dati sui visti emanati dagli Stati Schengen, in particolare le impronte digitali dei richiedenti. Lo scopo è di agevolare la lotta contro le domande multiple nonché l'identificazione delle persone sprovviste di un diritto di soggiorno nello spazio Schengen. Il Parlamento ha seguito la volontà del Consiglio federale di designare un unico punto d'accesso centrale che consenta alle autorità incaricate della prevenzione e della lotta al terrorismo e ad altri reati gravi di avere accesso ai dati del C-VIS. Anche le autorità incaricate del perseguimento penale hanno diritto di ottenere determinate informazioni nell'ambito delle inchieste. La Centrale operativa di fedpol è stata designata quale unico punto d'accesso centrale. L'ordinanza posta in consultazione disciplina in dettaglio la procedura d'accesso ai dati del C-VIS per le autorità migratorie e di polizia. Gli accessi conferiti alle autorità di polizia differiscono a seconda che queste agiscano nel contesto degli incarichi che sono chiamate a espletare nel settore degli stranieri oppure nel settore della prevenzione del terrorismo e di altri reati gravi.
Attualmente l'entrata in funzione del C-VIS è prevista per il mese di giugno 2011. L'allacciamento graduale di tutti gli Stati Schengen al VIS centrale inizierà da una prima regione situata nell'Africa del Nord. I consolati di questa regione dovranno registrare i dati dei richiedenti il visto, comprese le impronte digitali, che saranno trasferiti nel C-VIS.
Sistema nazionale d'informazione visti
In una seconda tappa, il sistema nazionale d'informazione visti sostituirà l'attuale sottosistema EVA (rilascio elettronico dei visti) del sistema d'informazione comune ai settori degli stranieri e dell'asilo (SIMIC). Esso sarà tuttavia del tutto indipendente dal SIMIC. La sua entrata in funzione è prevista per la metà del 2012. Consentirà una migliore interoperatività con il C-VIS. Gli accessi delle autorità migratorie e di polizia al futuro sistema nazionale d'informazione visti sono parimenti definiti nell'ordinanza.
Indagine conoscitiva
I due nuovi atti europei disciplinano gli accessi e l'utilizzo dei dati del C-VIS. La Svizzera ha dovuto determinare in maniera esatta le autorità autorizzate ad accedere ai dati del sistema centrale e del sistema nazionale. Gli accessi concernono anzitutto le autorità amministrative. Pertanto gli avamprogetti d'ordinanza possono essere definiti di portata minore, motivo per cui si è rinunciato a una consultazione esterna, optando per un'indagine conoscitiva (art. 10 cpv. 1 della legge sulla consultazione), com'è stato il caso anche nel 2009 nel contesto delle modifiche legali. Sono state consultate solo le cerchie e le autorità interessate. L'indagine conoscitiva si è svolta dal 30 giugno al 13 agosto 2010.
In totale sono giunti nove pareri. Rileviamo che l'ASM ha rinunciato ad esprimersi.
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