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Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 22 pagine

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Art. 42 Comunicazione di dati ad autorità svizzere

1 L'autorità competente può comunicare alle competenti autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni dati e accertamenti effettuati dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare.

2 Possono in particolare essere comunicati i seguenti dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità:

a. indicazioni concernenti l'assoggettamento all'imposta;

b. indicazioni concernenti procedimenti amministrativi, penali amministrativi e penali pendenti o conclusi, nonché misure e sanzioni amministrative, penali amministrative e penali rientranti nelle sue competenze;

c. indicazioni concernenti la produzione, la lavorazione e la trasformazione, il deposito e il commercio, nonché l'importazione e l'esportazione di bevande spiritose e di etanolo;

d. indicazioni concernenti reati commessi o la cui commissione è potenzialmente imminente, comprese le infrazioni a disposti federali che esulano dalle sue competenze.

3 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente lo scopo e il contenuto della comunicazione di dati.

4 I dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. Essi non possono essere trasmessi a terzi senza il consenso dell'autorità competente.

Capitolo 9: Rimedi giuridici

Art. 43

1 Le decisioni dell'autorità competente di cui all'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa (PA) possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

2 Le decisioni prese dagli organi doganali secondo la presente legge possono essere impugnate entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso all'autorità competente.

Capitolo 10: Disposizioni penali

Art. 44 Sottrazione o messa in pericolo dell'imposta

1 È punito con una multa fino a 500 000 franchi chiunque, mediante omissione di dichiarazione, occultamento, dichiarazione inesatta o in qualsiasi altro modo sottrae l’imposta prevista dalla legislazione sull’alcol o procura un profitto fiscale indebito a

5 RS 172.021