Progetto

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 22 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto

tamente per garantire la corretta applicazione delle loro legislazioni sull'alcol, nonché per prevenire, accertare e perseguire infrazioni, sempre che un trattato internazionale lo preveda.

2 L'autorità competente può obbligare le persone cui la richiesta si riferisce a collaborare, segnatamente a fornire informazioni e a produrre dati e documenti, se un'autorità estera le chiede assistenza amministrativa.

3 Le persone obbligate a collaborare possono rifiutarsi di testimoniare se vincolate al segreto professionale in virtù della legge.

4 Se è fatto valere il diritto di non testimoniare, l'autorità competente emana una decisione sull'obbligo di collaborazione e di edizione.

Capitolo 8: Protezione dei dati

Art. 41 Sistemi d'informazione

1 L'autorità competente può elaborare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge. Può gestire sistemi d'informazione, segnatamente per:

a. determinare e riscuotere tributi;

b. allestire analisi dei rischi;

c. perseguire e giudicare reati;

d. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;

e. eseguire procedimenti amministrativi;

f. allestire statistiche.

2 Il Consiglio federale emana disposizioni volte a concretizzare:

a. l'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione;

b. i cataloghi dei dati da registrare;

c. l'accesso ai dati;

d. l'elaborazione dei dati;

e. la durata di conservazione dei dati;

f. l'archiviazione e la distruzione dei dati;

g. la sicurezza dei dati.

3 Nell'adempimento dei suoi compiti, l'autorità competente può procurarsi ed elaborare dati provenienti da sistemi d'informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali.