Progetto
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 22 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
b. gestisce un deposito fiscale soggetto ad autorizzazione.
4 Il Consiglio federale può esonerare dall'obbligo di registrazione le persone o le aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di:
a. prodotti per il consumo umano che contengono solo una quantità minima di bevande spiritose;
b. altri prodotti contenenti bevande spiritose, la cui fornitura è disciplinata da disposizioni speciali.
5 L'iscrizione nel registro dell'alcol presuppone che le persone responsabili abbiano compiuto 18 anni.
Art. 5 Obblighi di notifica e termini
1 Chi soggiace all'obbligo di registrazione deve annunciarsi presso l'autorità competente prima dell'inizio dell'attività o della prima importazione.
2 Qualsiasi modifica del nome, del domicilio o della sede sociale oppure dell'iscrizione nel registro di commercio deve essere notificata senza indugio all'autorità competente.
3 Chi cessa l'attività soggetta all'obbligo di registrazione deve notificarlo senza indugio all'autorità competente e viene cancellato dal registro dell'alcol.
Art. 6 Prescrizioni di controllo
1 Chi è iscritto nel registro deve:
a. tenere un controllo completo delle attività iscritte nel registro dell'alcol;
b. su richiesta, fornire all'organo di controllo competente tutte le informazioni necessarie e presentargli tutti i libri, i documenti commerciali e gli atti che possono essere rilevanti ai fini dell’esecuzione della presente legge;
c. conservare la documentazione per dieci anni.
2 L'organo di controllo competente può controllare, in ogni momento e senza preavviso, gli impianti di produzione, i magazzini e gli altri locali aziendali nonché, se necessario, i libri contabili..
3 Il Consiglio federale disciplina i particolari.
Art. 7 Marche di riconoscimento
1 Le bottiglie e gli altri contenitori che contengono bevande spiritose o prodotti contenenti bevande spiritose devono, al fine della sicurezza fiscale, recare sull'etichetta il nome del produttore svizzero o dell'importatore.
2 Le bottiglie e i contenitori muniti di un'etichetta non conforme alle prescrizioni o recante il nome di diversi importatori devono, previa autorizzazione dell'autorità competente, essere rietichettati o muniti di un'etichetta supplementare recante soltanto il nome dell'importatore o del produttore svizzero.