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Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 22 pagine
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Art. 54 Prescrizione dell'azione penale
Il termine di prescrizione dell'azione penale previsto nell'articolo 11 capoverso 2
DPA8 si applica anche all'infrazione di cui all'articolo 45.
Capitolo 11: Misure amministrative
Art. 55
1 In caso di infrazione grave o di infrazioni ripetute alla presente legge nell'arco di 5 anni o in caso di manifesta insolvenza, l'autorità competente può ordinare le misure amministrative seguenti nei confronti della persona responsabile o insolvente:
a. divieto di produrre bevande spiritose o etanolo;
b. divieto di importare bevande spiritose o etanolo;
c. divieto di esercitare il commercio di etanolo a scopi industriali;
d. divieto di esercitare il commercio all'ingrosso di bevande spiritose;
e. annullamento dell'impegno d'impiego;
f. revoca dell'autorizzazione per gestire un deposito fiscale.
2 L’iscrizione nel registro dell'alcol è stralciata. Non è possibile effettuare iscrizioni durante un termine fissato dall'autorità competente.
3 La PA9 è applicabile.
Capitolo 12: Esecuzione
Art. 56
1 Si procede per esecuzione in via di pignoramento secondo l'articolo 42 LEF10 se:
a. un credito fiscale esigibile non è garantito da un pegno fiscale realizzabile o non è interamente coperto con il ricavo della realizzazione del pegno; e
b. il termine di pagamento impartito alla persona assoggettata all'imposta o al fideiussore è scaduto infruttuosamente.
2 Se nei confronti della persona assoggettata all'imposta è stato dichiarato il fallimento, l’autorità competente può far valere il suo credito indipendentemente dalle sue pretese derivanti dal diritto di pegno fiscale. L’articolo 198 LEF non è applicabile.
3 Le decisioni cresciute in giudicato dell’autorità competente sono parificate alle sentenze esecutive a tenore dell’articolo 80 LEF.
8 RS 313.0
9 RS 172.021
10 RS 281.1