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Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 22 pagine

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4 Per la riscossione, la garanzia, la riscossione posticipata e l’esecuzione degli emolumenti si applicano per analogia le disposizioni sull'imposizione e l'esecuzione contenute nella presente legge.

Capitolo 6: Ripartizione e utilizzazione del prodotto netto

Art. 37 Ripartizione del prodotto netto

1 Il prodotto netto comprende il ricavo dell’imposizione fiscale delle bevande spiritose, le multe e le pene pecuniarie, nonché gli emolumenti e gli altri proventi, previa deduzione delle spese legate all'esecuzione della presente legge e della legge del (data)4 sull'alcol.

2 Il prodotto netto è devoluto per il 90 per cento alla Confederazione e per il 10 per cento ai Cantoni.

3 La ripartizione fra i Cantoni avviene sulla base della popolazione residente. Sono determinanti le cifre dell’ultimo rilevamento dell’Ufficio federale di statistica sulla popolazione residente media.

Art. 38 Utilizzazione del prodotto netto

1 La parte di prodotto netto spettante alla Confederazione è devoluta all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

2 La parte spettante ai Cantoni è utilizzata nella lotta alle cause e agli effetti dei problemi legati alle dipendenze. I Cantoni mediante un rapporto rendono conto ogni anno all'autorità competente dell’utilizzazione della loro parte. L'autorità competente riassume i rapporti cantonali e ne assicura una pubblicazione adeguata.

Capitolo 7: Assistenza amministrativa

Art. 39 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere

1 L'autorità competente e altre autorità svizzere si prestano vicendevolmente assistenza amministrativa nell'adempimento dei loro compiti e collaborano mutualmente.

2 Le autorità svizzere comunicano all'autorità competente i dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge.

Art. 40 Assistenza amministrativa ad autorità estere

1 Nell'ambito delle proprie competenze, l'autorità competente può prestare a richiesta assistenza amministrativa alle autorità estere nell'esecuzione dei loro compiti, segna-

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